14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6228 del 27 novembre 1979
Testo massima n. 1
L’indicazione di un termine per l’adempimento non è un elemento strutturale necessario dell’obbligazione, come si evince dagli artt. 1183, 1331, 1817 c.c. Conseguentemente, l’atto ricevuto da un notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, non perde la sua qualità di titolo esecutivo relativamente alla obbligazione di somma di denaro in esso contenuta qualora le parti non abbiano fissato un termine per l’adempimento ovvero abbiano prorogato il termine originario con un accordo non documentato da un atto che rivesta la stessa forma pubblica. In tal caso, promossa l’azione esecutiva, il debitore non può proporre opposizione alla esecuzione per la mancanza o la pretesa cessazione della qualità di titolo esecutivo dell’atto notarile posto a fondamento della esecuzione, bensì per dedurre che l’azione esecutiva non era esercitabile alla data della notificazione del titolo esecutivo, giacché in tal caso era inesigibile il credito a causa della mancata scadenza del termine convenuto tra le parti.
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