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Articolo 233 Codice di procedura civile — Deferimento del giuramento decisorio

Articolo 233 Codice di procedura civile — Deferimento del giuramento decisorio

Il giuramento decisorio [ 2736 c.c. ] può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all’udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.

Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10184/2013

Il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non può vertere sull’esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l’espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l’intelligenza, sicché non può costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, essa implicando l’accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.

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Cass. civ. n. 10574/2012

In tema di giuramento, l’accertamento, in concreto, della decisorietà della formula adottata rientra nell’apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici, così come è incensurabile in tale sede il mancato esercizio, da parte del medesimo giudice, della facoltà di modificare la formula del giuramento, facoltà, peraltro, consentita solo per quanto attiene ad aspetti formali della formula stessa, al fine di renderne più chiaro il contenuto.

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Cass. civ. n. 3573/2011

II creditore ha titolo per richiedere l’adempimento di un obbligazione solidale per l’intero ad ogni singolo debitore, né sussiste litisconsorzio necessario fra i condebitori solidali, inoltre, l’art. 1305 c.c. disciplina le conseguenze, nei confronti degli altri condebitori, del giuramento prestato da uno dei condebitori in solido, ma non postula, per il creditore, alcun onere di convenire in giudizio tutti i debitori solidali e di deferire a tutti il giuramento decisorio. È, pertanto, ammissibile il giuramento decisorio, deferito dal creditore al fideiussore di soggetto fallito, pur non essendo il giuramento deferibile, invece, né al fallito, che perde la capacità processuale, né al curatore fallimentare, terzo rispetto ai rapporti fra il fallito ed il creditore.

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Cass. civ. n. 39/2011

È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticante all’accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito. (Nella specie, relativa all’accertamento di un rapporto di portierato, i fatti dedotti nei capitoli – quali l’apertura e chiusura del portone, l’accensione e spegnimento delle luci, la pulizia delle scale, il ricevimento degli atti giudiziari – non comportavano, anche se ammessi, il riconoscimento della subordinazione ma richiedevano una valutazione ai fini della qualificazione del rapporto; la S.C., in applicazione dell’anzidetto principio, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del giudice di merito).

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Cass. civ. n. 11964/2010

Il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benché deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al “thema decidendum” oggetto della controversia.

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Cass. civ. n. 9045/2010

I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Ne consegue l’inammissibilità di una capitolazione che non contenga tale alternativa ma, al contrario, prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga.

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Cass. civ. n. 13425/2007

Il giuramento decisorio ha ad oggetto circostanze dalle quali dipende la decisione di uno o più capi della domanda, ossia circostanze tali che al giudice, previo accertamento sull’an iuratum sit non resti altro che accogliere o rigettare la domanda ovvero singoli capi di essa, basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato ovvero sulla mancata prestazione del medesimo. La valutazione sulla decisorietà della formula del giuramento è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, il cui giudizio è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all’apprezzamento da quegli espresso, con la conseguenza che è inammissibile in cassazione la censura volta a prospettare una diversa valutazione del giuramento prestato, limitando la portata delle ammissioni da esso desunte dal giudice di merito.

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Cass. civ. n. 11770/2007

In tema di prove, devono essere notificati personalmente alla parte chiamata a rendere il giuramento decisorio, pure se non contumace, e salvo che non sia presente alla loro emissione, anche i provvedimenti di rinvio della udienza fissata per la sua assunzione, nonostante che l’anteriore notifica del provvedimento ammissivo l’abbia posta in condizione di conoscere i termini del giuramento.

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Cass. civ. n. 10965/2006

È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall’art. 233 c.p.c., bensì soltanto dell’ordinaria procura ad litem Il mandato speciale non deve essere conferito necessariamente in un atto del processo, ma dev’essere sottoscritto, senza, peraltro che occorra l’autenticazione della sottoscrizione.

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Cass. civ. n. 4001/2006

La formula del giuramento decisorio — attese le finalità di questo speciale mezzo di prova — deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l’an iuratum sit onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto, con la conseguenza che detto mezzo probatorio non può servire per l’acquisizione di elementi presuntivi, da valutarsi in concorso ed in relazione con gli elementi istruttori già raccolti. La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è, poi, rimessa all’apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l’idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all’apprezzamento da quegli espresso.

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Cass. civ. n. 9927/2004

L’ammissione – sull’accordo delle parti – della formula del giuramento decisorio non preclude, neanche in sede di decisione sul merito, una nuova valutazione delle condizioni per l’ammissibilità del giuramento, prestato su quella formula, in quanto il doveroso esercizio, da parte del giudice, dell’indicato controllo non trova ostacolo né nell’art. 2738, primo comma, c.c. – che attribuisce efficacia di prova legale al prestato giuramento, con preclusione di ogni prova contraria – né nell’art. 177, terzo comma n. 1, c.p.c., che sancisce l’irrevocabilità delle ordinanze emesse sull’accordo delle parti in materia della quale queste possano disporre, e, perciò, non può riferirsi ad un mezzo istruttorio quale il giuramento decisorio, per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità.

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Cass. civ. n. 19727/2003

È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto (nel caso, di appello) non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall’art. 233 c.p.c., bensì soltanto dell’ordinaria procura ad litem.

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Cass. civ. n. 12779/2003

Il giuramento decisorio deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico, e dovendo esso vertere su fatti idonei a risolvere (in tutto o in parte) la lite, la relativa formula deve essere congegnata in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Pertanto, un giuramento formulato in modo da non consentire l’attuazione di detto meccanismo è inammissibile, in quanto la sua mancata prestazione, non potendo essere considerata come riconoscimento detta fondatezza della pretesa della parte avversa, non potrebbe essere posta a base delle sentenza di condanna. L’accertamento, in concreto, della decisorietà della formula adottata rientra nell’apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici, così come è incensurabile in sede di legittimità il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, della facoltà di modificare la formula del giuramento, facoltà peraltro, consentita solo per quanto attiene ad aspetti formali della formula stessa, al fine di renderne più chiaro il contenuto.

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Cass. civ. n. 5509/2003

Non viola il principio dispositivo della prova il giudice che, tenuto conto delle allegazioni delle parti, corregga la formula di un giuramento decisorio secondo quella che risulti essere la comune intenzione delle parti stesse (nella specie — in una vertenza avente ad oggetto adempimento per forniture —, correzione degli estremi di una bolla di consegna su cui verteva il giuramento, avvenuta su indicazione della stessa parte che aveva chiesto l’ammissione di tale mezzo istruttorio).

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Cass. civ. n. 1014/2003

Qualora il giuramento decisorio sia stato dichiarato inammissibile in primo grado, pur essendo stato ritualmente deferito, esso può essere riproposto in appello, ma l’atto con il quale viene richiesta l’ammissione di tale mezzo istruttorio deve essere, a pena di inammissibilità, sottoscritto personalmente dalla parte o da un suo procuratore munito di mandato speciale, come previsto dall’art. 233 c.p.c., mentre non è necessaria una nuova trascrizione dei capitoli in cui si articola il giuramento ma è sufficiente, a tal fine, richiamare l’atto del giudizio di primo grado con il quale il giuramento stesso era stato deferito.

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Cass. civ. n. 15494/2001

Il giuramento deferito da una parte all’altra conserva il carattere della decisorietà anche se, da esso, possa dipendere la decisione soltanto parziale della causa, cioè quando venga deferito per decidere un punto particolare della controversia, dotato di una propria autonomia, perché relativo ad uno dei capi della domanda ovvero ad uno dei momenti necessari dell’iter da seguire per la decisione, rispetto al quale il giuramento esaurisce ogni indagine.

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Cass. civ. n. 6638/2000

Ai sensi dell’art. 233 c.p.c. il giuramento è ritualmente deferito, durante la fase istruttoria della causa, con atto sottoscritto dalla sola parte.

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Cass. civ. n. 4847/2000

Il giuramento decisorio può essere deferito dal procuratore della parte solo se sia munito di mandato speciale; tale potere non è compreso nella facoltà — conferita nella procura rilasciata a margine dell’atto di citazione — di deferire «i giuramenti di rito», essendo tale attribuzione priva di qualsiasi riferimento ai fatti da assumere ad oggetto del mezzo.

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Cass. civ. n. 5789/1998

La parte che abbia deferito al legale rappresentante di una società il giuramento decisorio nella forma de veritate, invece che de scientia, con riferimento a fatti di cui lo stesso non sia stato autore o partecipe, non può dolersi del mancato adattamento di ufficio della formula del giuramento da parte del giudice, poiché le modificazioni sostanziali della formula del giuramento decisorio possono essere apportate soltanto dalla parte personalmente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

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Cass. civ. n. 11853/1997

L’ordinanza che ammette il giuramento decisorio può essere revocata, ai sensi dell’art. 177 c.p.c., dallo stesso giudice che la ha pronunziata, ove egli, riesaminate le risultanze di causa, si convinca che non sussistevano le condizioni per il suo deferimento.

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Cass. civ. n. 7543/1995

L’ordinanza collegiale ammissiva del giuramento decisorio va notificata alla parte personalmente e non al suo procuratore costituito in giudizio e la notifica fatta a quest’ultimo è nulla, in quanto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, anche se la nullità non è comminata dall’art. 237 secondo comma c.p.c.

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Cass. civ. n. 10653/1994

Il giuramento decisorio, in quanto mezzo ordinato a troncare la lite mediante il supremo appello che una parte fa alla coscienza dell’avversario, deve essere ammesso anche quando i fatti dedotti siano stati accertati o esclusi dalle risultanze di causa e anche se sia stato deferito in via subordinata, sempreché i fatti per i quali è deferito abbiano il requisito della decisorietà. (Nella specie l’atto di deferimento era stato formulato in termini di subordinazione, mentre in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta non menzionava il carattere subordinato del deferimento).

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Cass. civ. n. 9742/1994

Se la dichiarazione di deferimento del giuramento decisorio è validamente formulata (mediante articoli separati e sottoscrizione della parte) per la prima volta con atto allegato alla comparsa conclusionale, il mezzo di prova non è ammissibile, per tardività della relativa istanza, poiché gli scritti difensivi successivi alla rimessione della causa al collegio possono contenere le sole conclusioni già fissate davanti al giudice istruttore.

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Cass. civ. n. 434/1994

Il giuramento decisorio non può essere deferito in sede di cassazione neppure allo scopo che la causa venga rinviata in sede di merito per l’ammissione del giuramento non deferito nella fase istruttoria.

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Cass. civ. n. 12619/1993

Il giuramento decisorio, che ha natura di prova legale in ordine alla quale è esclusa qualsiasi discrezionalità da parte del giudice, deve essere ammesso, pur se deferito all’udienza di discussione, anche quando i fatti dedotti siano stati già accertati in esito alle risultanze di causa e perfino quando dalla confessione giudiziale o da altra prova di carattere privilegiato risulti dimostrata una situazione di fatto contraria a quella che si intende provare con il giuramento.
Stante la peculiare natura del giuramento decisorio e la fondamentale importanza attribuitagli dal vigente sistema processuale, l’omessa sottoscrizione della dichiarazione con la quale esso viene deferito, da parte del deferente, comporta la nullità della delazione, ma il giudice, quando la mancata sottoscrizione della delazione sia attribuibile ad omissione dell’ufficio nel curare la rituale formazione dell’atto, deve disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 162 c.p.c.

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Cass. civ. n. 11546/1993

Nei giudizi con litisconsorzio necessario, l’ordinanza che ammette il giuramento decisorio, deferito dall’attore, prima che il contraddittorio sia integrato nei confronti dei litisconsorti pretermessi, con conseguente violazione del diritto di difesa di questi ultimi (art. 24 Cost.), è viziata da nullità sanabile solo per effetto di rinuncia, anche tacita, degli interessati e, perciò, rilevabile, se questi sono rimasti contumaci, dal giudice anche di ufficio, con conseguente effetto preclusivo della possibilità di fondare la decisione sulla prova legale della mancata prestazione del giuramento.

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Cass. civ. n. 5163/1993

Il giuramento può essere deferito con una formula de veritate anche nel caso in cui un fatto, non proprio della parte che è chiamata a giurare, debba essere «necessariamente» caduto sotto l’esperienza diretta dei suoi sensi o della sua intelligenza; viceversa, il giuramento non può essere formulato se non con riferimento alla conoscenza che la parte chiamata a giurare abbia o non abbia di un fatto che non gli è proprio o che non sia caduto sotto l’esperienza diretta dei suoi sensi o della sua intelligenza, e cioè con una formula de scientia.

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Cass. civ. n. 4452/1993

L’ordinanza collegiale del giudice di appello con la quale sia stata rifiutata l’ammissione del deferito giuramento decisorio non è suscettibile di ricorso per cassazione in sé e per sé, trattandosi di provvedimento non decisorio, suscettibile di revoca da parte dello stesso giudice che lo ha emesso ed inidoneo a pregiudicare la futura decisione del merito, né per il tramite della successiva sentenza, qualora il ricorrente abbia omesso il sollecitare detto giudice all’esercizio dei suoi poteri di riesame, sottoponendogli le ragioni della relativa istanza.

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Cass. civ. n. 4800/1987

Il principio per cui il giuramento decisorio, sia esso de scientia o de veritate, deve essere sempre ammesso, anche se i fatti dedotti siano stati già accertati od esclusi dalle risultanze di causa, non opera quando si tratta di mezzi istruttori ai quali è attribuito ope legis un determinato valore probatorio come nel caso del riconoscimento di una scrittura privata per mancato disconoscimento (art. 215 c.p.c.), poiché in questo caso l’accertamento del fatto controverso viene acquisito in forza di legge; ne consegue che per escludere l’autenticità della scrittura privata, riconosciuta o legalmente considerata tale, l’unico mezzo possibile è costituito dalla querela di falso.

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Cass. civ. n. 2330/1987

Allorquando nel giudizio di secondo grado venga deferito dall’appellante giuramento decisorio all’appellato, ma subordinatamente all’ipotesi che non si ritengano acquisiti elementi sufficienti per accogliere l’impugnazione, il giudice di appello, nel mancato verificarsi di tale condizione, non può e non deve prendere in considerazione il mezzo istruttorio che la legge rimette alla disponibilità delle parti e che, quindi, non è ammissibile di ufficio.

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Cass. civ. n. 1999/1987

Allorquando il giuramento decisorio sia stato deferito in via subordinata alla mancata acquisizione di altre prove del fatto sul quale esso verte, correttamente il giudice del merito non lo ammette ove accerti la sussistenza di quel fatto in base ad elementi, sia pure di carattere presuntivo, addotti dalla parte che lo ha deferito.

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Cass. civ. n. 1022/1985

La valutazione dell’ammissibilità del giuramento decisorio (nella sua interezza o in uno dei vari capitoli in cui esso si articoli) è riservata — al pari della valutazione della rilevanza e della pertinenza di ogni altro mezzo di prova — al giudice del merito, il quale non ha l’obbligo di ammettere ulteriori prove, né di motivare specificamente tale diniego, in ordine a fatti la cui certezza abbia desunto, come evidenziato dalla decisione adottata, dalle prove già acquisite.

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Cass. civ. n. 5971/1984

È inammissibile il giuramento decisorio deferito dal procuratore ad litem cui il potere di delazione non sia stato attribuito con mandato speciale.

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Cass. civ. n. 5118/1984

Per la natura di prova legale che l’ordinamento attribuisce al giuramento decisorio, il giudice di merito, una volta che l’abbia ammesso, non è tenuto a valutare la verosimiglianza o meno delle affermazioni del giurante, non rimanendogli da compiere altra indagine se non quella sull’an iuratum sit.

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Cass. civ. n. 4659/1984

Seppure il giuramento non può essere deferito al fine di ottenere dichiarazioni sull’esistenza o meno di un rapporto giuridico o di una situazione giuridica, né per provocare la espressione di apprezzamenti su situazioni di tale natura, esso è tuttavia ammissibile sulla formula se il giurante sia o meno creditore verso altri di una determinata somma, trattandosi di una circostanza specifica, il cui elemento essenziale è costituito da un fatto storico preciso, la cui qualificazione non implica apprezzamenti di natura giuridica.

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Cass. civ. n. 4011/1984

Il potere di revoca del provvedimento ammissivo del giuramento decisorio — esercitabile anche dopo che questo sia stato prestato, ove il giudice si convinca dell’insussistenza delle condizioni per la relativa ammissione — non trova deroga né nell’art. 2738, primo comma, c.c. che, pur vietando dopo la prestazione del giuramento all’altra parte di provare il contrario, non impedisce la rivalutazione delle condizioni per l’ammissibilità del giuramento, né, trattandosi di giuramento disposto sull’accordo delle parti, nell’art. 177, terzo comma, n. 1, c.p.c. che, nel sancire l’irrevocabilità (salvo accordo delle parti) delle ordinanze emesse sull’accordo delle parti se incidentali su materia di cui queste possono disporre, non si riferisce ai diritti o mezzi istruttori non disponibili dalle parti, come il giuramento decisorio.

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Cass. civ. n. 7607/1983

Il giuramento decisorio, che può essere deferito tanto su un fatto proprio della persona che deve prestarlo, quanto sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui, deve essere deferito a quella determinata persona fisica che si è costituita in giudizio e, nel caso, quale rappresentante di un ente, assumendosi così la qualità di parte in causa, posto che la capacità di stare in giudizio (nella specie, quale legale rappresentante di una società per azioni) si intende comprensiva della capacità di deferire, accettare, prestare e riferire il giuramento decisorio.
La capacità di stare in giudizio (nella specie, del rappresentante di una società per azioni) si intende comprensiva della capacità di deferire, accettare, prestare e riferire il giuramento decisorio.

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Cass. civ. n. 5799/1983

Il giuramento, sia decisorio che suppletorio, può avere per oggetto solo un fatto proprio della parte cui viene deferito, o la conoscenza che essa ha di un fatto altrui, con la conseguenza che non può essere deferito per ottenere dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di un rapporto o di una situazione giuridica, né per provocare l’espressione di apprezzamenti o di opinioni, tanto più se questi comportano la valutazione di situazioni giuridiche.

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Cass. civ. n. 3193/1983

Con il deferimento del giuramento decisorio — che si concreta in una solenne dichiarazione di verità, resa al giudice da una parte su istanza dell’altra, circa l’esistenza o meno di un determinato fatto — il deferente affida alla lealtà della controparte l’accertamento di quanto forma oggetto della formula all’uopo articolata; e la prova in tal modo raggiunta deve ritenersi sovrana, con l’effetto che non sono ammissibili altre indagini dirette a risolvere la materia controversa in modo diverso da quello risultante dalla prestazione del giuramento.

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Cass. civ. n. 6507/1981

Il giuramento decisorio deferito subordinatamente all’eventuale non ammissione di altri mezzi di prova richiesti in via principale può essere ammesso dal giudice del merito solo dopo che egli abbia escluso l’ammissibilità e la rilevanza degli altri mezzi suddetti; peraltro, tale valutazione negativa, non esigendo una motivazione espressa, può risultare per implicito dall’iter logico seguito dal giudice che abbia ammesso soltanto il giuramento.

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Cass. civ. n. 2330/1981

Il giudice d’appello, allorché la lite sia stata in primo grado definita in base a giuramento suppletorio, non può revocare l’ordinanza ammissiva del giuramento stesso, ma, qualora pervenga al convincimento che gli elementi probatori acquisiti prima della delazione del giuramento fossero di per sé idonei alla decisione della controversia, ben può definire questa prescindendo dall’esito del prestato giuramento.

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Cass. civ. n. 1699/1981

Nel caso di litisconsorzio facoltativo, il giuramento (suppletorio o decisorio) può essere prestato soltanto da alcuni litisconsorti, ma il giudice può da esso dedurre, rispetto a coloro che non l’abbiano prestato, argomenti di prova soltanto in utilibus e non anche in damnosis.

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Cass. civ. n. 716/1980

Poiché il giuramento decisorio costituisce un mezzo che l’ordinamento mette a disposizione dei litiganti al fine di troncare, in tutto o in parte, la lite, mediante il supremo appello che uno di essi fa alla coscienza dell’avversario, il giudice, prima di procedere alla decisione della controversia mediante la valutazione del materiale probatorio raccolto in ordine alla stessa circostanza oggetto del giuramento deferito da una parte, deve accertare se la formula di questo abbia carattere decisorio e se sussista ogni altro requisito previsto dalla legge per l’ammissione di tale mezzo istruttorio. (Nella specie, trattavasi di giuramento decisorio deferito dall’appellante in sede di precisazione delle conclusioni).

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Cass. civ. n. 339/1980

Qualora l’espletamento del giuramento decisorio resti precluso dalla sopravvenuta morte della parte cui è stato deferito, la prestazione del giuramento stesso da parte degli eredi del defunto, previa modificazione della formula de veritate in formula de scientia, non può essere disposta d’ufficio dal giudice, in quanto postula un nuovo deferimento di giuramento decisorio, rimesso all’iniziativa dell’avversario.

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Cass. civ. n. 3541/1979

Il giudice d’appello, allorché la lite sia stata in primo grado definita in base a giuramento suppletorio, non può revocare l’ordinanza ammissiva del giuramento stesso, ma può procedere alla rivalutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento e, qualora pervenga al convincimento che gli elementi acquisiti fossero di per sé idonei alla decisione della lite, ovvero che mancasse qualsiasi prova a sostegno dell’assunto della parte cui il giuramento era stato deferito, escludendosi così il requisito della semiplena probatio, può definire la controversia prescindendo dall’esito del prestato giuramento.

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Cass. civ. n. 1427/1978

L’obbligo del giudice di limitare il proprio esame all’an iuratum sit ha per suo presupposto che l’ammissione del giuramento rimanga ferma; tale obbligo, invece, viene meno qualora il giudice, ritenuta l’erroneità della precedente ammissione, revochi, esplicitamente o implicitamente, il relativo suo precedente provvedimento. Pertanto, poiché in tale ipotesi rivive la situazione processuale precedente, ben può il giudice nuovamente deferire il giuramento dopo avere opportunamente modificato la originaria formula.
Spetta al giudice del merito valutare, con insindacabile apprezzamento, se la deduzione dei fatti, che formano oggetto del giuramento, risulti chiara e specifica; e, inoltre, se sia stata, in concreto, assicurata una libertà di scelta alla parte invitata a giurare; spetta, quindi, al medesimo il potere di apportare, eventualmente, alla formula varianti dirette a eliminare possibili equivoci.

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Cass. civ. n. 315/1978

Il giuramento de veritate non può essere convertito in giuramento de scientia, non solo perché la notizia di un fatto non equivale al compimento di esso, ma anche perché, in relazione alla diversa fonte di conoscenza, la responsabilità del giurante viene impegnata in modo diverso nelle due ipotesi, con la duplice conseguenza che il deferente ha facoltà di revocare il giuramento ove il giudice modifichi la formula, sostituendo un giuramento de veritate con un giuramento de scientia, e che il giuramento reso in quest’ultima forma, sebbene sia stato deferito de veritate, deve considerarsi non prestato.

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Cass. civ. n. 1562/1961

Il giuramento decisorio, nonostante la sua speciale natura e la particolare efficacia che assume nel processo, dati gli effetti che derivano tanto alla prestazione quanto dalla mancata prestazione, rientra pur sempre fra i mezzi di prova, come tale previsto e disciplinato sia dal codice civile (artt. 2736 e seguenti) che dal codice di procedura civile (artt. 233 e seguenti). Inserendosi nel processo con la regolamentazione dettata dal codice civile, esso rimane assoggettato alle relative norme, sostanziali e processuali, che subordinano l’ammissibilità del giuramento a determinate condizioni, non solo di carattere sostanziale, ma anche di carattere formale, quali quelli concernenti le modalità della delazione. Anche queste ultime condizioni, al pari di quelle relative all’oggetto del giuramento e alla decisorietà della formula, debbono essere verificate ed accertate dal giudice, indipendentemente dalle contestazioni della parte interessata, non potendo essere ammesso un giuramento decisorio che non sia deferito nelle forme prescritte dalla legge e che, di conseguenza, non sia idoneo a raggiungere lo scopo che per sua natura deve perseguire, quello di determinare la decisione totale o parziale della causa.

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