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Articolo 234 Codice di procedura civile — Riferimento

Articolo 234 Codice di procedura civile — Riferimento

Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all’avversario nei limiti fissati dal codice civile.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1111/1999

Una volta che il giuramento decisorio sia stato ammesso, pur rimanendo salvo il potere del giudice di revocarlo successivamente, al giurante non restano altre facoltà che quella di prestare il giuramento medesimo eventualmente apportando le variazioni consentite, o di riferirlo alla controparte.

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