14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5118 del 12 ottobre 1984
Testo massima n. 1
Il giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di una società si considera de veritates e verte su un fatto proprio del rappresentante, de notitia [ o de scientia ] se riguarda fatti dei quali il rappresentante abbia potuto avere conoscenza in tale sua veste, con la conseguenza che, nel secondo caso, la dichiarazione di ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare ma semplice giuramento in senso favorevole al giurante, contrariamente a quanto avviene nel giuramento de veritate, in cui una siffatta dichiarazione deve considerarsi come rifiuto di prestarlo, con effetti sfavorevoli per colui al quale è deferito.
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Testo massima n. 2
Per la natura di prova legale che l’ordinamento attribuisce al giuramento decisorio, il giudice di merito, una volta che l’abbia ammesso, non è tenuto a valutare la verosimiglianza o meno delle affermazioni del giurante, non rimanendogli da compiere altra indagine se non quella sull’an iuratum sit.
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