Cass. civ. n. 5118 del 12 ottobre 1984
Testo massima n. 1
Il giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di una società si considera de veritates e verte su un fatto proprio del rappresentante, de notitia (o de scientia) se riguarda fatti dei quali il rappresentante abbia potuto avere conoscenza in tale sua veste, con la conseguenza che, nel secondo caso, la dichiarazione di ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare ma semplice giuramento in senso favorevole al giurante, contrariamente a quanto avviene nel giuramento de veritate, in cui una siffatta dichiarazione deve considerarsi come rifiuto di prestarlo, con effetti sfavorevoli per colui al quale è deferito.
Testo massima n. 2
Per la natura di prova legale che l'ordinamento attribuisce al giuramento decisorio, il giudice di merito, una volta che l'abbia ammesso, non è tenuto a valutare la verosimiglianza o meno delle affermazioni del giurante, non rimanendogli da compiere altra indagine se non quella sull'an iuratum sit.