14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4659 del 20 agosto 1984
Testo massima n. 1
Il deferimento del giuramento suppletorio, che presuppone l’esaurimento dei mezzi istruttori chiesti dalle parti senza che sia stata raggiunta una prova piena in favore di uno dei contendenti, non trova ostacolo nella mancata escussione di tutti i testimoni indotti da una parte, qualora la controparte abbia rinunciato alla loro disamina convenendo, così, implicitamente sull’impossibilità o sulla superfluità delle relative testimonianze.
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Testo massima n. 2
Mentre il giuramento estimatorio — che è deferibile anche se concerne una somma di danaro allo scopo di stabilire il suo esatto ammontare — presuppone la certezza dell’an debeatur sul quale non deve esservi più discussione, costituisce invece giuramento suppletorio quello diretto ad integrare la prova, data in maniera insufficiente, dell’affermazione creditoria e della domanda giudiziale dell’attore.
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