17 Mar Articolo 240 Codice di procedura civile — Deferimento del giuramento suppletorio
Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 8021/2009
Il giudice di merito che ritenga la causa giunta ad un stato di “semiplena probatio” ha la facoltà ma non dell’obbligo di deferire il giuramento suppletorio ai sensi del disposto dell’art. 2736 n. 2 cod. civ., così che dovrà ritenersi sindacabile soltanto la decisione positiva del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio (e solo limitatamente al profilo dell’adeguatezza e della correttezza logica della relativa motivazione in ordine alle circostanze della effettiva esistenza di una “semiplena probatio” e del maggior contenuto probatorio che si presume offerto dalla parte prescelta a prestare il giuramento), ma non anche quella negativa di non farne uso in applicazione della regola generale di cui all’art. 2697 cod. civ., senza che, in quest’ultimo caso, possa invocarsi l’omessa motivazione di tale, discrezionale decisione.
Cass. civ. n. 16800/2008
La valutazione con cui sia stato disposto o negato il giuramento suppletorio, ovvero si sia proceduto alla revoca del giuramento suppletorio già disposto, è censurabile in cassazione come vizio di violazione di norme sul procedimento ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. sia quando una motivazione manchi, sia quando il giudice abbia giustificato l’esercizio del suo potere assumendo che il relativo presupposto non sia quello della semiplena probatio bensì diverso, sia quando la motivazione sia esplicitata ed il giudice abbia assunto a presupposto della conseguente decisione rispettivamente l’esistenza o meno di una situazione di semiplena probatio attribuendo o negando tale natura alla situazione probatoria esistente nel giudizio in relazione alla fattispecie giudicata con una valutazione che risulti erronea secondo le categorie della logica generale o di quella giuridica pertinenti nella specie.
Cass. civ. n. 2659/2004
Il potere del giudice di merito di deferire il giuramento suppletorio ha natura eminentemente discrezionale — trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile d’ufficio — e la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per detto deferimento ex art. 2736, n. 2 c.c., è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logico — giuridici. Quanto ai poteri del giudice di appello allorchè la lite sia stata definita in primo grado in base al predetto mezzo di prova, escluso che egli possa revocare l’ordinanza ammissiva del giuramento, essi si sostanziano nella (ri)valutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento, sicchè, qualora egli pervenga al convincimento che gli elementi acquisiti risultavano di per sè idonei alla decisione della vertenza, nel senso tanto dell’accoglimento, quanto del rigetto delle domande, potrà allora legittimamente pronunciare sentenza che prescinda dall’esito del giuramento.
Cass. civ. n. 101/2003
Il deferimento del giuramento suppletorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, cui è riservata tanto la valutazione circa la sussistenza del requisito della semiplena probatio e dell’opportunità di avvalersi o meno di tale mezzo di prova integrativo, quanto la scelta della parte alla quale il giuramento deve essere deferito. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione.
Cass. civ. n. 5752/1999
Nella determinazione della formula del giuramento suppletorio il giudice di merito non è in alcun modo legato a quanto affermato dall’una o dall’altra parte, ma è libero di indicarla sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo e nei limiti del thema probandum, potendo, dunque, nell’esercizio di un potere discrezionale, ben modificare l’assunto delle parti con riferimento a detti elementi, in modo che attraverso l’esperimento del giuramento si possa raggiungere la prova piena che la parte interessata non risulta aver fornito.
Cass. civ. n. 5265/1997
Il giudice di merito che ritenga la causa giunta ad uno stato di semiplena probatio ha la facoltà (ma non anche l’obbligo) di deferire il giuramento suppletorio ai sensi del disposto dell’art. 2736, n. 2 c.c., mentre alla parte che abbia assolto in modo insufficiente al proprio onere probatorio va riconosciuto, simmetricamente, non altro che un mero interesse di fatto a quel deferimento (ma non anche la possibilità di dolersi che l’organo collegiale non abbia, in ipotesi, esercitato il relativo potere), così che dovrà ritenersi sindacabile soltanto la decisione positiva del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio (e solo limitatamente al profilo della adeguatezza e della correttezza logica della relativa motivazione in ordine alle circostanze della effettiva esistenza di una semiplena probatio e del maggior contenuto probatorio che si presume offerto dalla parte prescelta a prestare il giuramento), ma non anche quella negativa di non farne uso (in applicazione della regola generale di cui all’art. 2697), senza che, in quest’ultimo caso, possa invocarsi la omessa motivazione di tale, discrezionale decisione.
Cass. civ. n. 8508/1996
Il deferimento di un giuramento suppletorio non preclude al giudice, pur dopo la prestazione dello stesso, di decidere la domanda, in senso favorevole alla parte che lo ha prestato, prescindendo dalle risultanze del giuramento (e così revocando implicitamente l’ordinanza ammissiva), onde la parte soccombente non può dolersi in sede di legittimità dell’inammissibilità del giuramento o della eventuale irritualità nella sua assunzione, quando la pronunzia impugnata si fondi su ragioni diverse dalle sopraindicate risultanze.
Cass. civ. n. 7554/1996
Il giudice d’appello, nell’esercizio del potere di riesaminare il merito della controversia, può ritenere non giustificata la revoca da parte del giudice di primo grado dell’ordinanza ammissiva del giuramento suppletorio e, di conseguenza, decidere la controversia sulla base del giuramento prestato.
Cass. civ. n. 2749/1996
Il deferimento del giuramento suppletorio è rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua, che è tale se, nel ritenere non raggiunta la prova semipiena della domanda o delle eccezioni, non trascura fatti rilevanti per la decisione.
Cass. civ. n. 1407/1996
È illegittima la formula del giuramento suppletorio che immuti la causa petendi contenuta nella domanda e che, anziché avere ad oggetto circostanze ben determinate che, quali fatti storici, siano state percepite dal giurante con i sensi o con l’intelligenza, verta sul giudizio sull’esistenza di un rapporto giuridico, quale è quello di credito. (Nella specie, mentre l’attore aveva chiesto, nei confronti della convenuta, il rimborso di anticipazioni da mandato, la formula del giuramento si fondava sul rapporto successorio tra la convenuta ed il di lei padre, nonché su un rapporto di mandato tra quest’ultimo e l’attore, rapporto che non era stato dedotto).
Cass. civ. n. 6917/1995
Il giuramento suppletorio è un mezzo di prova la cui disponibilità non rientra tra i poteri della parte, bensì tra quelli del giudice, al cui prudente apprezzamento è rimessa la scelta se fare o no ricorso a quei poteri senza che il mancato o il rifiutato esercizio degli stessi possa essere sindacato in sede di legittimità per violazione di norma sul procedimento. Tuttavia, questa insindacabilità trova un limite — configurandosi, in tal caso, un vizio di violazione di norma di diritto — tutte le volte che il giudice di merito, perché ne sia stato richiesto dalla parte o perché abbia di ufficio ritenuto di porre la questione relativa alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la decida e pervenga a non deferire il giuramento, non in base all’esplicitazione di una valutazione attinente al prudente apprezzamento dell’opportunità di consentire il completamento di una prova in parte mancante, bensì in base ad una motivazione affidata a considerazioni giuridiche erronee.
Cass. civ. n. 10941/1993
Il giuramento suppletorio, come mezzo complementare e sussidiario nei confronti delle prove fornite dalle parti o comunque acquisite, è inammissibile nel caso in cui altri mezzi di prova siano stati richiesti a fondamento della domanda o dell’eccezione e il giudice abbia omesso di provvedere su di essi.
Cass. civ. n. 3272/1986
L’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza del requisito della semiplena probatio e alla scelta della parte cui debba essere deferito il giuramento suppletorio, è un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione razionale e adeguata. Peraltro, atteso il carattere di residualità e sussidiarietà del detto giuramento, la predetta valutazione di semicompletezza della prova non può essere formulata prima dell’esaurimento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti (salvo che la parte non ne abbia fatto offerta), onde il giudice non può ammettere il giuramento suppletorio, omettendo di pronunziarsi previamente sulla ammissibilità di ulteriori istanze di prova delle parti.
Cass. civ. n. 4659/1984
Il deferimento del giuramento suppletorio, che presuppone l’esaurimento dei mezzi istruttori chiesti dalle parti senza che sia stata raggiunta una prova piena in favore di uno dei contendenti, non trova ostacolo nella mancata escussione di tutti i testimoni indotti da una parte, qualora la controparte abbia rinunciato alla loro disamina convenendo, così, implicitamente sull’impossibilità o sulla superfluità delle relative testimonianze.
Cass. civ. n. 503/1982
Il giuramento suppletorio non può essere deferito qualora la parte sia venuta meno completamente al suo onere probatorio; tale situazione si verifica anche nel caso in cui la prova sia completamente mancata per una sola parte del credito in contestazione non potendo essere deferito il giuramento suppletorio per la parte del credito rimasta assolutamente sfornita di prova. (Nella specie il giuramento suppletorio era stato deferito ad un medico, sul punto del numero e del luogo di esecuzione della parte di prestazione professionale contestata per la quale chiedeva il pagamento del compenso).
Cass. civ. n. 2307/1981
Il giuramento suppletorio è un mezzo istruttorio integrativo, destinato a colmare le lacune e le deficienze della prova offerta, e postula, non un accertamento circa la possibilità o meno di dare la prova piena della domanda o dell’eccezione, bensì la valutazione in concreto della sussistenza del requisito della semiplena probatio e dell’opportunità di valersi di tale mezzo di prova. Detta valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 2246/1981
Quando il giudizio di primo grado sia stato definito in base a giuramento suppletorio, il giudice d’appello, soltanto se investito della questione della sussistenza delle condizioni per il deferimento del giuramento ad una delle parti, è tenuto a sottoporre a nuova valutazione l’intero materiale probatorio raccolto prima della delazione, al fine di accertare la ricorrenza dei requisiti per l’ammissione del giuramento, mentre, in mancanza di censure sul punto, è vincolato dalle risultanze di tale mezzo istruttorio e, quindi, deve ritenersi senz’altro provato il fatto che ne ha costituito l’oggetto.
Cass. civ. n. 1226/1981
La valutazione della sussistenza della cosiddetta semiplena probatio legittimante il ricorso al giuramento suppletorio, è rimessa all’apprezzamento ed al potere discrezionale del giudice del merito e, come tale non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione.
Cass. civ. n. 2333/1980
Il giuramento suppletorio può essere deferito dal giudice anche su circostanze attinenti alla formazione di un contratto ai fini dell’interpretazione della volontà dei contraenti.
Cass. civ. n. 241/1980
Non incide sulla ritualità del giuramento suppletorio deferito dal giudice di primo grado che abbia ritenuto esaurita l’istruzione probatoria, l’omesso esame di ulteriori richieste delle parti, qualora il giudice d’appello constati, sia pure a posteriori, l’inammissibilità od ininfluenza di dette richieste, sicché il giuramento stesso presenti caratteri di effettiva residualità e sussidiarietà rispetto alle prove fornite dai contendenti.
Cass. civ. n. 4860/1978
Il provvedimento che ammette il giuramento suppletorio ha natura giuridica di ordinanza e, come tale, può essere revocata sia prima che dopo la prestazione del giuramento, qualora il giudice collegiale, riesaminando gli atti della causa, si convinca che non sussistevano le condizioni per la sua delazione. A seguito della revoca del provvedimento ammissivo viene travolto anche l’esito della prova eventualmente assunta che non può quindi essere valutata ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 278/1976
Il giuramento suppletorio può essere deferito, al pari di quello decisorio, oltre che su un fatto proprio (cioè su un fatto specifico, proprio della parte che è chiamata a giurare, o al quale la stessa abbia partecipato personalmente o che quanto meno sia caduto sotto i suoi sensi), anche sulla semplice notizia che il giurante abbia di un fatto altrui, sempre che si faccia riferimento a determinate circostanze obiettive, e non ad opinioni e giudizi della parte chiamata a giurare. Se detto giuramento viene deferito al legale rappresentante di una società, quest’ultimo può essere chiamato a prestare un giuramento de veritate soltanto se egli sia stato autore o partecipe dei fatti enunciati nella formula. Se invece si tratta di fatti di cui egli abbia avuto conoscenza nella sua qualità di rappresentante, mediante informazioni o consultazioni di atti e documenti della società, il giuramento suppletorio non può essere che de notitia.
Cass. civ. n. 3302/1953
Non è necessaria la notificazione al contumace dell’ordinanza collegiale che dispone un giuramento (nella specie; suppletorio) quando il giuramento non debba essere prestato dal contumace, ma da un’altra delle parti in causa.
Cass. civ. n. 775/1951
L’ordinanza collegiale che dispone un giuramento suppletorio deve essere, a pena di nullità di tutti gli atti successivi, notificata personalmente al contumace, indipendentemente dall’essere o non essere egli la parte che deve giurare.
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