14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3272 del 17 maggio 1986
Testo massima n. 1
L’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza del requisito della semiplena probatio e alla scelta della parte cui debba essere deferito il giuramento suppletorio, è un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione razionale e adeguata. Peraltro, atteso il carattere di residualità e sussidiarietà del detto giuramento, la predetta valutazione di semicompletezza della prova non può essere formulata prima dell’esaurimento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti [ salvo che la parte non ne abbia fatto offerta ], onde il giudice non può ammettere il giuramento suppletorio, omettendo di pronunziarsi previamente sulla ammissibilità di ulteriori istanze di prova delle parti.
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