14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2749 del 27 marzo 1996
Testo massima n. 1
Al rapporto di agenzia compiutamente regolato dalla disciplina contrattuale efficace erga
omnes [ D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, di recepimento dell’accordo 20 giugno 1956 ], non può farsi applicazione analogica dell’art. 1736 c.c. secondo il quale il commissionario tenuto allo star del credere ha diritto ad un compenso aggiuntivo o ad una maggior provvigione, poiché quella disciplina stabilisce un limite alla garanzia a carico dell’agente e, in alternativa, il diritto di questi ad un maggior tasso provvigionale. Dove invece il rapporto sia sottratto alla disciplina collettiva [ come nel caso di mandato agenziale da esplicarsi al di fuori del territorio nazionale, quando le parti non abbiano esplicitamente richiamato la sopraindicata disciplina ] la clausola contrattuale che faccia carico all’agente dello star del credere senza limiti e senza alcun bilanciamento in suo favore, pur non incorrendo in nullità, comporta il diritto dell’agente ad uno specifico compenso a norma del menzionato art. 1736 c.c.
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Testo massima n. 2
Il deferimento del giuramento suppletorio è rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua, che è tale se, nel ritenere non raggiunta la prova semipiena della domanda o delle eccezioni, non trascura fatti rilevanti per la decisione.
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