14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2307 del 16 aprile 1981
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il giuramento suppletorio è un mezzo istruttorio integrativo, destinato a colmare le lacune e le deficienze della prova offerta, e postula, non un accertamento circa la possibilità o meno di dare la prova piena della domanda o dell’eccezione, bensì la valutazione in concreto della sussistenza del requisito della semiplena probatio e dell’opportunità di valersi di tale mezzo di prova. Detta valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.
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