14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5265 del 12 giugno 1997
Testo massima n. 1
Il giudice di merito che ritenga la causa giunta ad uno stato di semiplena probatio ha la facoltà [ ma non anche l’obbligo ] di deferire il giuramento suppletorio ai sensi del disposto dell’art. 2736, n. 2 c.c., mentre alla parte che abbia assolto in modo insufficiente al proprio onere probatorio va riconosciuto, simmetricamente, non altro che un mero interesse di fatto a quel deferimento [ ma non anche la possibilità di dolersi che l’organo collegiale non abbia, in ipotesi, esercitato il relativo potere ], così che dovrà ritenersi sindacabile soltanto la decisione positiva del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio [ e solo limitatamente al profilo della adeguatezza e della correttezza logica della relativa motivazione in ordine alle circostanze della effettiva esistenza di una semiplena probatio e del maggior contenuto probatorio che si presume offerto dalla parte prescelta a prestare il giuramento ], ma non anche quella negativa di non farne uso [ in applicazione della regola generale di cui all’art. 2697 ], senza che, in quest’ultimo caso, possa invocarsi la omessa motivazione di tale, discrezionale decisione.
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