Cass. civ. n. 9742 del 17 novembre 1994
Testo massima n. 1
Se la dichiarazione di deferimento del giuramento decisorio è validamente formulata (mediante articoli separati e sottoscrizione della parte) per la prima volta con atto allegato alla comparsa conclusionale, il mezzo di prova non è ammissibile, per tardività della relativa istanza, poiché gli scritti difensivi successivi alla rimessione della causa al collegio possono contenere le sole conclusioni già fissate davanti al giudice istruttore.