14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7607 del 23 dicembre 1983
Testo massima n. 1
Il giuramento decisorio, che può essere deferito tanto su un fatto proprio della persona che deve prestarlo, quanto sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui, deve essere deferito a quella determinata persona fisica che si è costituita in giudizio e, nel caso, quale rappresentante di un ente, assumendosi così la qualità di parte in causa, posto che la capacità di stare in giudizio [ nella specie, quale legale rappresentante di una società per azioni ] si intende comprensiva della capacità di deferire, accettare, prestare e riferire il giuramento decisorio.
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Testo massima n. 2
La capacità di stare in giudizio [ nella specie, del rappresentante di una società per azioni ] si intende comprensiva della capacità di deferire, accettare, prestare e riferire il giuramento decisorio.
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