14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19727 del 23 dicembre 2003
Testo massima n. 1
Benché le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. [ consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario ], esse possono essere validamente eseguite anche in forme equipollenti, sempreché risulti la certezza dell’avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, il quale deve sottoscrivere per ricevuta. Il rispetto di queste prescrizioni consente di ritenere sufficienti prassi come quella della apposizione della dizione «F.A.» [ che sta per «Fatto Avviso» ], con indicazione della data di trasmissione effettuata dal personale della cancelleria, e la relativa registrazione nella rubrica del passaggio atti ad altri uffici, recanti la firma «per ricevuta» dell’ufficio destinatario.
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Testo massima n. 2
È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto [ nel caso, di appello ] non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall’art. 233 c.p.c., bensì soltanto dell’ordinaria procura ad litem.
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