Art. 196 – Codice di procedura civile – Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente
Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 32764/2024
In tema di valutazione della prova testimoniale, la progressione dichiarativa caratterizzante le rivelazioni della persona offesa minorenne, vittima di reati sessuali, non è, di per sé, indicativa dell'inattendibilità della fonte, né la pluralità delle sue audizioni ne determina necessariamente l'usura.
Cass. civ. n. 11091/2024
Qualora nel corso del giudizio venga nominato un consulente tecnico d'ufficio che depositi due consulenze recanti conclusioni tra loro difformi e inconciliabili il giudice può aderire a una delle conclusioni prospettate, o anche discostarsene o disporre un nuovo accertamento, ma non può limitarsi a prendere atto del contrasto, facendo ricadere sulla parte le lacune e le inefficienze dell'operato del proprio ausiliario così finendo per considerarlo non quale consulente d'ufficio ma quale tecnico di parte.
Cass. civ. n. 4600/2024
Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non influisse sul valore vincolante della transazione raggiunta in ordine al limite di esigibilità della somme dovute sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto, così rigettando il ricorso avverso la decisione impugnata che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo del fallimento del credito, non nella sua integralità, ma per la minor somma oggetto di accordo transattivo).
Cass. civ. n. 448/2024
L'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex artt. 13, comma 8, l. n. 247 del 2012 e 68, r.d.l. n. 1578 del 1933, opera nei confronti dei soli soggetti che siano stati parte del giudizio; diversamente è escluso qualora la transazione o l'accordo tra le parti intervengano quando, pur essendo formalmente pendente un giudizio, la parte il cui patrono viene ad invocare il suddetto meccanismo non si sia costituita e non abbia assunto, quindi, la veste di parte processuale e ulteriormente il giudizio, privo di effettività ed attualità, venga ad essere definito con pronuncia derivante proprio dal mancato instaurarsi del rapporto processuale pieno.
Cass. civ. n. 28403/2023
Nel deposito telematico l'accettazione da parte del cancelliere di un atto, che si conclude con un elenco di altri atti o documenti che si intende depositare, non costituisce certificazione dell'effettiva presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte, poiché il cancelliere non procede ad alcuna sottoscrizione dell'indice della parte, con la conseguenza che solo il buon fine dell'autonomo deposito telematico degli atti ccdd. secondari o di corredo complementare determina la loro appartenenza al fascicolo informatico.
Cass. civ. n. 25796/2023
In tema di conciliazione in sede sindacale, ai fini dell'inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, è necessario che l'accordo sia stato raggiunto con un'assistenza sindacale effettiva, tale da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura. (Nella specie la S.C. ha escluso, la riconducibilità al novero delle conciliazioni non impugnabili di cui all'art. 2113, ult. comma, c.c., di un accordo stipulato nella sede della Prefettura, nonostante la partecipazione di un rappresentante sindacale del lavoratore, avendo il giudice di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, escluso l'effettiva assistenza, anche alla luce della sede non prettamente sindacale di sottoscrizione dell'accordo e della mancanza di previsione di modalità contrattuali collettive cui parametrare la valutazione, senza tuttavia in astratto escludere la possibilità di sottoscrizione di detto atto anche in tale luogo).
Cass. civ. n. 22074/2023
In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.), l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.
Cass. civ. n. 14778/2023
In caso di licenziamento e successivo accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro "ex tunc", l'obbligo di pagare i contributi decorre solo dal ripristino del rapporto in virtù dell'accordo bilaterale, con la conseguenza che, per il periodo antecedente, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni civili per omissione contributiva.
Cass. civ. n. 10689/2023
In base all'art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dall'1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196 quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche.
Cass. civ. n. 4947/2023
Qualora le parti del contratto di locazione di un immobile urbano definiscano transattivamente le liti giudiziarie fra loro pendenti circa la durata del rapporto e l'ammontare del canone, stabilendo, fra l'altro, una determinata scadenza per il rilascio dell'immobile ed un certo corrispettivo per il suo ulteriore godimento, questo nuovo rapporto, ancorché di natura locatizia, trova la sua inderogabile regolamentazione nei patti del negozio transattivo e, in via analogica, nella normativa generale delle locazioni urbane, ma si sottrae - data la sua genesi e l'unicità della causa che avvince il complesso rapporto - alla speciale disciplina giuridica che regola la materia delle locazioni (leggi di proroga legale, legge cosiddetta dell'equo canone e successive modificazioni) cui è assolutamente insensibile. Peraltro il precedente rapporto, che deve ritenersi convenzionalmente estinto alla data della transazione, resta regolato - per quanto riguarda il suo svolgimento e la sua cessazione - dallo stesso negozio transattivo ovvero, in mancanza di patti contrari, dalla normativa ordinaria e da quella speciale previgenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che la rinuncia all'indennità di avviamento contenuta in un accordo, trasfuso nel verbale di conciliazione concluso tra le parti a definizione di un precedente contenzioso tra le stesse, è sottratta alla sanzione della nullità ex art. 79 l. n. 392 del 1978).
Cass. civ. n. 3736/2023
In tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, alla stregua dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) - come interpretato dalla CGUE nella sentenza del 26 febbraio 2017, causa C-555/14 -, il creditore può rinunciare agli importi dovutigli a titolo di interessi moratori, a condizione che tale rinuncia si fondi su un consenso liberamente prestato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità della suddetta rinuncia, in quanto liberamente espressa, nell'ambito di una transazione, relativamente a interessi di mora già maturati).
Cass. civ. n. 1644/2019
Il principio di nullità degli atti processuali compiuti, prima della integrazione del contraddittorio, nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, opera anche riguardo all'espletamento di una consulenza tecnica, con la conseguenza che, qualora il suddetto litisconsorte eccepisca, nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., un pregiudizio del proprio diritto di difesa, compete al giudice del merito porvi rimedio tramite la rinnovazione della consulenza medesima, non potendo, in difetto, decidere nei confronti del pretermesso sulla base di quella svolta prima della sua costituzione in giudizio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/02/2013).
Cass. civ. n. 26756/2018
In tema di azione diretta alla cessazione delle immissioni, i fatti sopravvenuti nel corso del processo, incidendo sul livello di tollerabilità delle stesse e quindi su una condizione dell'azione, devono essere presi in considerazione dal giudice al momento della decisione e, qualora la consulenza tecnica di ufficio espletata non ne abbia tenuto conto, il giudice, a fronte di specifiche e circostanziate critiche mosse alla stessa, deve disporre una nuova consulenza, anche al fine di valutare l'idoneità dell'adozione di misure meno afflittive di quelle interdittive già disposte. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, pur avendo disposto un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, aveva omesso di prendere in considerazione la cessazione di una parte delle attività produttive generatrici di immissioni rumorose, anche alla luce dei lavori eseguiti per la loro eliminazione o riduzione). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 03/06/2013).
Cass. civ. n. 21149/2013
La mancata esplicitazione dei gravi motivi previsti dall'art. 196 c.p.c. per disporre la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio già nominato integra una nullità a rilevanza variabile, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., la quale, avendo natura relativa, deve essere fatta valere dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso; pertanto, in difetto di tempestiva eccezione, tale nullità non può essere denunciata, "secundum eventum litis", come motivo di impugnazione della sentenza.
Cass. civ. n. 18410/2013
Il giudice di merito, ove intenda disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, è tenuto a motivare adeguatamente - in base ad idonei elementi istruttori o cognizioni proprie, eventualmente integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza - le ragioni che lo conducono ad ignorare o sminuire i dati risultanti dalla relazione del CTU già in atti, rispondendo tale esigenza a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio, oltre al rispetto del canone della ragionevole durata del processo, per la cui valutazione si tiene conto anche dei tempi necessari per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, che non possono risultare sprecati.
Cass. civ. n. 14338/2012
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il principio secondo il quale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito valutare l'opportunità di rinnovare le indagini peritali va coordinato con il principio dell'effetto devolutivo dell'appello, sicché, qualora l'appellante non abbia censurato la consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado e anzi ne abbia posto le risultanze a fondamento del gravame, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che disponga la rinnovazione delle operazioni peritali, derivandone la nullità della nuova consulenza e della sentenza che vi aderisca.
Cass. civ. n. 20227/2010
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rilevato che non erano state denunciate malattie nuove o aggravamenti delle infermità che avrebbero imposto un'esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest'ultima essere ritenuta superflua anche per implicito).
Cass. civ. n. 15263/2007
Il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado — come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse — sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio.
Cass. civ. n. 7013/2004
Il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare la consulenza tecnica, tuttavia, ove siano dedotte nuove malattie o aggravamenti di quelle già denunciate, oppure se il giudice ritenga di dover dissentire dalle conclusioni espresse dal Consulente nominato in primo grado, ha il dovere di motivare in ordine alla decisione di non disporre una nuova consulenza; quando, invece, non siano in discussione nuove malattie o aggravamenti nelle infermità denunciate e il giudice d'appello ritenga di condividere le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, non è neppure necessaria una esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest'ultima essere ritenuta superflua anche per implicito.
Cass. civ. n. 3105/2004
In caso di inutile decorso del termine fissato dall'art. 192 c.p.c. per la proposizione della istanza di ricusazione del C.T.U., la valutazione delle ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione dello stesso C.T.U., a norma dell'art. 196 del codice di rito, è rimessa esclusivamente al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente e logicamente motivata.
Cass. civ. n. 17906/2003
Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione.
Cass. civ. n. 4766/2002
È revocabile e modificabile l'ordinanza con cui il collegio, cui sia stata rimessa la causa nel processo d'appello, disponga per l'ulteriore istruttoria nominando C.T.U., a nulla rilevando che la modifica, relativa nella specie al quesito apposto all'ausiliario, sia stata sollecitata da una parte.
Cass. civ. n. 14735/2001
La mancata comunicazione, da parte della cancelleria, ai procuratori costituiti in un'ordinanza emessa fuori udienza con la quale il giudice istruttore disponga un atto integrativo della consulenza tecnica (nella specie, rinnovo di sopralluogo da parte del C.T.U.) comporta una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, e determina, per l'effetto, la nullità di tutti gli atti conseguenti al provvedimento non comunicato e della sentenza pronunciata. Tale causa di nullità, peraltro, non integrando alcuna delle ipotesi tassative per le quali il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado (artt. 353, 354 c.p.c.), rende operante il suo potere-dovere di decidere nel merito, previo compimento dell'attività istruttoria impedita in prime cure dall'anzidetta irregolarità.
Cass. civ. n. 4787/1999
Nei giudizi in materia di invalidità pensionabile, qualora il giudice di appello abbia disposto una nuova consulenza tecnica e ne condivida i risultati non è necessario che egli esponga in modo specifico le ragioni del suo convincimento potendo limitarsi a riportare il parere del c.t.u. sempreché tale parere - per la sua formulazione - sia idoneo a supportare una concisa motivazione adesiva e sempreché tale motivazione non si risolva in una acritica ricezione del suddetto parere allorquando lo stesso sia stato posto in discussione con specifiche censure potenzialmente idonee ad incidere sulla soluzione della controversia. In tale ultimo caso, infatti, la motivazione della sentenza dovrà tenere conto dei rilievi della parte che siano pertinenti rispetto alla fattispecie esaminata dal c.t.u.
Cass. civ. n. 5777/1998
Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (nella specie il giudice di appello aveva sentito a chiarimenti il consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, disattendendo la richiesta di una delle parti — che poi se ne era doluta in cassazione — di disporre una nuova consulenza medico-legale).
Cass. civ. n. 3240/1998
Il giudice di secondo grado, malgrado abbia disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, può accogliere, in sede di decisione, le conclusioni di quest'ultima anziché della seconda consulenza, purché motivi le ragioni della scelta e contesti le argomentazioni della consulenza non accolta.
Cass. civ. n. 6559/1985
Una volta venuto meno il provvedimento di sostituzione del consulente tecnico in conseguenza della sua successiva revoca, ha luogo una integrale reintegrazione del consulente nelle funzioni a lui originariamente conferite, con conseguente riconoscimento della piena validità ed efficacia di tutta l'attività dal medesimo svolta nell'espletamento dell'incarico affidatogli, senza che possa distinguersi tra attività compiuta dal consulente tecnico anteriormente e posteriormente al provvedimento che dispone la sua sostituzione. Né la possibilità di revocare ex art. 177, secondo comma, c.p.c. il provvedimento di sostituzione del consulente, legittimandone così l'operato con effetto ex tunc, trova ostacolo nella circostanza che la parte, senza essere stata pregiudicata nell'esercizio del proprio diritto di difesa, abbia eccepito la «inammissibilità» della relazione peritale depositata dopo il provvedimento di sostituzione.
Cass. civ. n. 627/1984
Il giudice di appello ha il dovere di motivare dettagliatamente quando avverso la consulenza d'ufficio, che intenda condividere, siano state mosse dalle parti argomentazioni critiche, tali da determinare, ove fondate, un giudizio diverso dal parere espresso dal consulente, ma non quando disponga nuova consulenza tecnica, e le obiezioni e documentazioni siano state sottoposte ed esaminate dai periti, così nominati in secondo grado, ed egli non si discosti dalle loro conclusioni.
Cass. civ. n. 5888/1982
In tema di consulenza tecnica, è consentito al giudice del merito, quando, con apprezzamento insindacabile, lo ritenga utile ai fini della decisione, disporre l'integrazione delle indagini espletate con altri accertamenti, o addirittura la rinnovazione delle stesse con la nomina di altri consulenti, ma non il confronto tra i consulenti utilizzati, non previsto neanche come mera facoltà discrezionale del giudice dalle norme di rito (diversamente da quanto dispone l'art. 254 c.p.c. per i testimoni).
Cass. civ. n. 3166/1982
L'impossibilità di esecuzione dell'ordinanza, che abbia disposto la convocazione del consulente tecnico per chiarimenti, a causa della morte dello stesso, non impone al giudice di disporre una nuova consulenza poiché tale ordinanza può, come tutti i provvedimenti istruttori, essere revocata dallo stesso giudice, il quale — sia che constati la impossibilità di avere la presenza del consulente, sia che la ritenga non più necessaria — procede direttamente alla interpretazione ed alla valutazione della relazione tecnica.
Cass. civ. n. 2174/1982
Quando la parte solleciti un supplemento di consulenza tecnica o la richiesta di informazioni alla P.A., al fine di accertare un determinato fatto essenziale ai fini della decisione, il giudice del merito non può disattendere la relativa richiesta senza motivare il riguardo, soprattutto se l'istante versi nella obiettiva difficoltà di provare tale fatto, siccome terzo estraneo ad esso.