Cass. civ. n. 3166 del 24 maggio 1982

Testo massima n. 1


L'impossibilità di esecuzione dell'ordinanza, che abbia disposto la convocazione del consulente tecnico per chiarimenti, a causa della morte dello stesso, non impone al giudice di disporre una nuova consulenza poiché tale ordinanza può, come tutti i provvedimenti istruttori, essere revocata dallo stesso giudice, il quale — sia che constati la impossibilità di avere la presenza del consulente, sia che la ritenga non più necessaria — procede direttamente alla interpretazione ed alla valutazione della relazione tecnica.

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