14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 21149 del 17 settembre 2013
Testo massima n. 1
La mancata esplicitazione dei gravi motivi previsti dall’art. 196 c.p.c. per disporre la sostituzione del consulente tecnico d’ufficio già nominato integra una nullità a rilevanza variabile, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.p.c., la quale, avendo natura relativa, deve essere fatta valere dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso; pertanto, in difetto di tempestiva eccezione, tale nullità non può essere denunciata, “secundum eventum litis”, come motivo di impugnazione della sentenza.
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