17 Mar Articolo 195 Codice di procedura civile — Processo verbale e relazione
Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 5897/2011
In tema di consulenza tecnica di ufficio, nel regime precedente la modifica dell’art. 195 c.p.c. ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, nessuna norma del codice di rito impone al c.t.u. di fornire ai consulenti di parte una “bozza” della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d’ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d’ufficio, ma soltanto all’accertamento materiale dei dati da elaborare. Ne deriva che non è affetta da nullità – ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa – la consulenza tecnica d’ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell’incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa.
Cass. civ. n. 3680/1999
Non dà luogo a nullità della consulenza tecnica l’omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l’intervento del giudice così come la mancata indicazione nella relazione delle operazioni compiute da consulenti nominati in un precedente grado di giudizio, delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, non essendo comminata alcuna nullità per violazione dell’art. 195 c.p.c.
Cass. civ. n. 4637/1983
Non comporta nullità della consulenza tecnica l’espletamento della relazione in forma orale anziché scritta, in quanto l’art. 62 c.p.c. prevede espressamente tale relazione in udienza da parte del consulente tecnico in riferimento alle indagini a lui commesse.
Cass. civ. n. 853/1979
Il termine stabilito per il deposito della relazione del consulente tecnico d’ufficio è ordinatorio, e non perentorio, ed è inoltre discrezionalmente prorogabile dal giudice, onde il tardivo deposito di essa non ne determina la nullità.
Cass. civ. n. 241/1978
Nessuna norma fa obbligo al consulente tecnico d’ufficio di depositare in cancelleria i campioni sui quali abbia portato il suo esame, essendo il deposito previsto per la sola relazione.
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