Cass. civ. n. 4637 del 9 luglio 1983
Testo massima n. 1
Non comporta nullità della consulenza tecnica l'espletamento della relazione in forma orale anziché scritta, in quanto l'art. 62 c.p.c. prevede espressamente tale relazione in udienza da parte del consulente tecnico in riferimento alle indagini a lui commesse.