Cass. civ. n. 490 del 28 febbraio 1953

Testo massima n. 1


La mancata menzione, nella relazione del consulente tecnico d'ufficio della presenza dei consulenti di parte, nonché delle loro osservazioni e istanze, non importa la nullità, della relazione medesima, non essendo la nullità comminata dalla legge per l'inosservanza dei precetto di cui all'art. 195 del codice di procedura civile.

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