14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4766 del 3 aprile 2002
Testo massima n. 1
È revocabile e modificabile l’ordinanza con cui il collegio, cui sia stata rimessa la causa nel processo d’appello, disponga per l’ulteriore istruttoria nominando C.T.U., a nulla rilevando che la modifica, relativa nella specie al quesito apposto all’ausiliario, sia stata sollecitata da una parte.
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Testo massima n. 2
La realizzazione dell’opera pubblica su fondo privato, qualora il decreto di occupazione sia stato annullato dal giudice amministrativo, comporta, configurandosi l’illegittimità ab origine dell’occupazione, che il fondo è acquisito alla mano pubblica al momento dell’irreversibile trasformazione del fondo, e con riferimento a tale momento, e non al passaggio in giudicato della sentenza, deve essere valutato il bene ai fini del risarcimento del danno, e decorrono gli interessi sulla somma liquidata.
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