Cass. civ. n. 5777 del 10 giugno 1998

Testo massima n. 1


Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (nella specie il giudice di appello aveva sentito a chiarimenti il consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, disattendendo la richiesta di una delle parti — che poi se ne era doluta in cassazione — di disporre una nuova consulenza medico-legale).

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