14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6559 del 20 dicembre 1985
Testo massima n. 1
Una volta venuto meno il provvedimento di sostituzione del consulente tecnico in conseguenza della sua successiva revoca, ha luogo una integrale reintegrazione del consulente nelle funzioni a lui originariamente conferite, con conseguente riconoscimento della piena validità ed efficacia di tutta l’attività dal medesimo svolta nell’espletamento dell’incarico affidatogli, senza che possa distinguersi tra attività compiuta dal consulente tecnico anteriormente e posteriormente al provvedimento che dispone la sua sostituzione. Né la possibilità di revocare ex art. 177, secondo comma, c.p.c. il provvedimento di sostituzione del consulente, legittimandone così l’operato con effetto ex tunc, trova ostacolo nella circostanza che la parte, senza essere stata pregiudicata nell’esercizio del proprio diritto di difesa, abbia eccepito la «inammissibilità» della relazione peritale depositata dopo il provvedimento di sostituzione.
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