14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14735 del 21 novembre 2001
Testo massima n. 1
La mancata comunicazione, da parte della cancelleria, ai procuratori costituiti in un’ordinanza emessa fuori udienza con la quale il giudice istruttore disponga un atto integrativo della consulenza tecnica [ nella specie, rinnovo di sopralluogo da parte del C.T.U. ] comporta una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, e determina, per l’effetto, la nullità di tutti gli atti conseguenti al provvedimento non comunicato e della sentenza pronunciata. Tale causa di nullità, peraltro, non integrando alcuna delle ipotesi tassative per le quali il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado [ artt. 353, 354 c.p.c. ], rende operante il suo potere-dovere di decidere nel merito, previo compimento dell’attività istruttoria impedita in prime cure dall’anzidetta irregolarità.
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