14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5888 del 9 novembre 1982
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in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di consulenza tecnica, è consentito al giudice del merito, quando, con apprezzamento insindacabile, lo ritenga utile ai fini della decisione, disporre l’integrazione delle indagini espletate con altri accertamenti, o addirittura la rinnovazione delle stesse con la nomina di altri consulenti, ma non il confronto tra i consulenti utilizzati, non previsto neanche come mera facoltà discrezionale del giudice dalle norme di rito [ diversamente da quanto dispone l’art. 254 c.p.c. per i testimoni ].
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