Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5888 del 9 novembre 1982

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5888 del 9 novembre 1982

Testo massima n. 1

In tema di consulenza tecnica, è consentito al giudice del merito, quando, con apprezzamento insindacabile, lo ritenga utile ai fini della decisione, disporre l’integrazione delle indagini espletate con altri accertamenti, o addirittura la rinnovazione delle stesse con la nomina di altri consulenti, ma non il confronto tra i consulenti utilizzati, non previsto neanche come mera facoltà discrezionale del giudice dalle norme di rito [ diversamente da quanto dispone l’art. 254 c.p.c. per i testimoni ].

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze