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Articolo 647 Codice di procedura civile — Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente

Articolo 647 Codice di procedura civile — Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo . Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell’articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25317/2017

Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all’oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico con riguardo alle sole questioni dedotte ed a quelle che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d’ingiunzione, restando, invece, esclusa la pretesa afferente ad un diverso ed autonomo rapporto contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva ritenuto preclusa dal giudicato l’azione risarcitoria del cliente per violazioni di un contratto uniforme di strumenti derivati imputabili alla banca, ancorché il monitorio passato in giudicato concernesse il credito vantato da quest’ultima in relazione ad un distinto negozio di conto corrente).

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Cass. civ. n. 23775/2017

Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo avere controllato la ritualità della sua notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell’opponente, esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito, di rigetto di una opposizione allo stato passivo, promossa da un creditore che, ponendo a base della domanda un decreto ingiuntivo privo della dichiarazione giudiziale di esecutorietà, aveva affermato il proprio diritto all’ammissione al passivo delle spese legali della procedura monitoria).

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Cass. civ. n. 1650/2014

In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 legge fall.

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Cass. civ. n. 19119/2009

La sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione, promosso ai sensi dell’art. 645 o dell’art. 650 c.p.c., ovvero nel giudizio di opposizione all’esecuzione intrapresa in base al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non essendo previsto alcun mezzo d’impugnazione avverso il relativo decreto, e non essendo proponibile il ricorso per cassazione. La revoca di tale provvedimento, pronunciata con decreto da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, costituisce pertanto un provvedimento abnorme, in quanto non contemplato dall’ordinamento, ed è impugnabile con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost.

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Cass. civ. n. 18791/2009

Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all’oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico; impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio, l’efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d’ingiunzione.

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Cass. civ. n. 6198/2009

Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale solo a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 647 cod. proc. e, dunque, è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali se non dichiarato esecutivo prima della sentenza dichiarativa di fallimento, ricorrendo l’esigenza di verificarne l’irrevocabilità soprattutto quando, come nella specie, il provvedimento monitorio è stato emesso, ex art. 633, primo comma, n. 2 cod. proc. civ., senza una vera prova scritta, sulla base della sola notula corredata del parere dell’ordine professionale; ne consegue che se il creditore viene ammesso al passivo, con riserva di produzione del certificato della cancelleria attestante la mancata opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., il predetto provvedimento deve essere impugnato nelle forme e nei termini di cui all’art. 98 legge fall..

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Cass. civ. n. 18205/2008

Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che sia stato ottenuto dal creditore per una frazione soltanto del suo credito, non produce alcun effetto di giudicato (né interno, trattandosi di diverso processo, né esterno od implicito, vertendosi non in tema di rapporto presupposto bensì di “altra porzione” del medesimo rapporto obbligatorio) nel successivo giudizio avente ad oggetto la restante parte del credito (e ciò a prescindere dalla qualificazione in termini di legittimità o meno della condotta consistente nell’azionare separatamente più frazioni del medesimo credito). Ne consegue che al debitore convenuto nel giudizio ordinario non è inibito eccepire la falsità della propria sottoscrizione sui documenti comprovanti il credito azionato, a nulla rilevando che sulla base dei medesimi documenti sia stato precedentemente emesso un decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile.

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Cass. civ. n. 22959/2007

Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. e passato in giudicato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, per mancata tempestiva opposizione o perché l’opponente non si è costituito, costituisce titolo per l’ammissione del credito allo stato passivo, non essendo operante in questo specifico caso il principio dell’inefficacia dei decreti ingiuntivi nei confronti della massa, applicabile solo a quelli non definitivi perché opposti o perché pende il termine per l’opposizione al momento della dichiarazione di fallimento.

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Cass. civ. n. 18725/2007

Il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione di un decreto ingiuntivo, fondata sull’asserita falsità della sottoscrizione apposta sul titolo azionato nel procedimento monitorio, senza che il debitore avesse proposto opposizione al decreto ingiuntivo).

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Cass. civ. n. 16319/2007

Il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo, recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, fa stato fra le stesse parti circa l’esistenza e validità del rapporto corrente inter partes e sulla misura del canone preteso, nonché circa l’inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione, quali quelli atti a prospettare l’insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte in ragione di maggiorazioni contra legem del canone. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente il giudicato in relazione all’accertamento della misura del canone di locazione dovuto dai conduttori in forza del decreto ingiuntivo emesso per il pagamento dei canoni dagli stessi non corrisposti e non opposto).

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Cass. civ. n. 21046/2006

Il provvedimento di rigetto della richiesta di esecutività del decreto ingiuntivo (nel caso, non risultando perfezionata la notifica di cui era stata ordinata la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., atteso che non avendo conseguito esito positivo quella ex art. 139 c.p.c. non era seguita la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.) non è impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività, non essendo preclusa la possibilità di una nuova istanza ai sensi dell’art. 647 c.p.c., né la proponibilità di nuovo ricorso per decreto ingiuntivo, né l’esperimento dell’ordinaria azione di cognizione.

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Cass. civ. n. 13252/2006

Allorquando venga proposta l’opposizione a decreto ingiuntivo intempestivamente e sia seguita da costituzione tempestiva oppure venga proposta tempestivamente, ma sia seguita da una costituzione tardiva dell’opponente, non sussiste la possibilità della formulazione da parte del creditore della richiesta ai sensi dell’art. 647 c.p.c., che si deve intendere limitata o alla mancanza di opposizione o alla mancanza di costituzione dopo l’opposizione. Nelle suddette ipotesi, l’efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell’opposizione o di mancata costituzione, ma, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza (ferma la possibilità della concessione della provvisoria esecutività al decreto ai sensi dell’art. 648 c.p.c.), in quanto l’opposizione dev’essere dichiarata rispettivamente inammissibile o improcedibile d’ufficio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria.
L’ordinanza ingiunzione emessa, ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c., nei confronti della parte contumace e regolarmente ad essa notificata, ove il contumace non si costituisca nel termine di venti giorni dalla notifica, diventa inoppugnabile e, quindi, la decisione sulla domanda ovvero sul capo di domanda che ne era oggetto si intende passata in cosa giudicata, senza che all’uopo sia necessaria l’istanza del creditore di attribuzione all’ordinanza della esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c. In presenza dell’istanza del creditore il processo, ove l’ordinanza abbia deciso sull’intera domanda che ne costituisce l’oggetto, dev’essere definito con un’ordinanza che dichiari l’esecutività dell’ordinanza ingiuntiva ai sensi dell’art. 647 e l’idoneità alla definizione del processo, mentre, se l’ordinanza ingiuntiva abbia deciso solo su una delle domande oggetto del giudizio ovvero su un capo o su parte dell’unica domanda, l’ordinanza deve provvedere in tal senso riguardo a detta domanda, capo o parte, e disporre il prosieguo del giudizio per il residuo. Viceversa, in difetto dell’istanza del creditore, il processo dev’essere deciso necessariamente con sentenza, la quale deve dare atto della definizione dell’oggetto deciso dall’ordinanza perché quest’ultima è passata in cosa giudicata a seguito della mancata costituzione del contumace. Ciò, anche nell’ipotesi in cui, a seguito della rituale notificazione dell’ordinanza, il contumace si sia costituito tardivamente, poiché in questo caso valgono le ragioni che impediscono di applicare l’art. 647 all’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo tempestiva, seguita da una costituzione tardiva dell’ingiunto ed a quella di opposizione tardiva seguita dalla costituzione, e che esigono la definizione dell’opposizione con la cognizione ordinaria, ferma restando, tuttavia, la cosa giudicata sul decreto, della quale la sentenza deve prendere atto, dichiarando rispettivamente improcedibile ed inammissibile l’opposizione. Nel caso dell’ordinanza ingiuntiva il processo dev’essere, pertanto, definito, in tutto od in parte, con sentenza che darà atto della definitività dell’ordinanza.

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Cass. civ. n. 4510/2006

Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande o ai capi di domanda non accolti, atteso che la regola contenuta nell’art. 640, ult. comma, c.p.c. (secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria) trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta). (Principio affermato dalla Sezioni Unite in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza).

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Cass. civ. n. 16336/2005

Poiché la revoca della procura al difensore o la rinuncia dello stesso al mandato non hanno effetto nei confronti dell’altra parte, né comportano de plano il venir meno dell’attività processuale svolta in favore della parte, la mancata nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello dimissionario o revocato non incide sulla costituzione in giudizio della parte. Qualora pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il procuratore dell’opponente abbia dichiarato di rinunziare al mandato, e l’opponente non abbia provveduto alla sua sostituzione, né sia comparso nella successiva udienza, tale inattività non giustifica la dichiarazione di esecutorietà del decreto opposto ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (Principio affermato dalla S.C. in riferimento ad una sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto improcedibile, per il predetto motivo, l’opposizione al decreto ingiuntivo).

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Cass. civ. n. 14546/2005

Il giudicato sulla giurisdizione può formarsi, oltre che a seguito della statuizione emessa dalle Sezioni Unite della S.C. in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, ovvero per effetto di declaratoria espressa sulla giurisdizione data dal giudice di merito e non investita da specifica impugnazione, anche a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito; pertanto, qualora sia stato emesso decreto ingiuntivo non opposto, deve ritenersi formato il giudicato quanto al rapporto creditorio, poiché in tal caso il decreto reca l’affermazione, almeno implicita, della giurisdizione del giudice ordinario sul rapporto, con conseguente inammissibilità, in caso di domande del creditore per il pagamento degli ulteriori interessi legali, del motivo di ricorso diretto a denunciare il difetto di giurisdizione di detto giudice.

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Cass. civ. n. 6085/2004

Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c., ancorchè l’effetto preclusivo di carattere processuale (giudicato formale) si produca anche a prescindere da essa. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva respinto l’opposizione del creditore allo stato passivo fallimentare, dal quale il credito era stato escluso per essere fondato esclusivamente su decreto ingiuntivo privo della dichiarazione di esecutività).

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Cass. civ. n. 13443/2001

L’improcedibilità dell’opposizione fa acquistare al decreto ingiuntivo, indipendentemente dal decreto di esecutività, l’efficacia di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto in esso riconosciuto. L’autorità di cosa giudicata sostanziale è però limitata all’accertamento positivo del credito di cui viene ingiunta la soddisfazione e non è, perciò, preclusiva di altre azioni, quale quella di revocazione e quella di accertamento del dovuto in base alle variazioni degli indici Istat per il periodo successivo a quello preso in esame nel decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.

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Cass. civ. n. 15178/2000

Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è soggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo.

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Cass. civ. n. 12664/2000

In sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo.

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Cass. civ. n. 9335/2000

Il decreto ingiuntivo non opposto è provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sia sulla regolarità formale del titolo che sulla esistenza del credito, tanto in ordine ai soggetti che all’oggetto, con la conseguenza che la sua efficacia si estende, per quanto attiene alle statuizioni contenute in dispositivo, come agli accertamenti risultanti in motivazione, ed alle questioni che di quelle decise costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico — giuridico, ad un successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto. Tuttavia, tale effetto preclusivo trova un limite quando nel rapporto controverso mutino alcuni elementi, come il dato temporale, che incida sulla sua evoluzione per effetto della successione di norme che ne abbiano trasformato il regime, ovvero quando si prospettino variazioni qualitative delle situazioni giuridiche che da quel rapporto derivino, in ordine alla legittimazione attiva o passiva, in tali ipotesi venendo meno la originaria causa petendi, fatta valere su basi fattuali e giuridiche diverse. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, aveva escluso l’effetto preclusivo della mancata opposizione a diversi decreti ingiuntivi — emessi nei confronti di una Usl in relazione al mancato rimborso del costo dei medicinali — in ordine ad una pretesa di credito riguardante un diverso arco temporale, e basata su di una diversa causa, riconducibile al rapporto debitorio sostanziale, laddove i decreti ingiuntivi definitivi, dei quali si intendeva far valere la efficacia di giudicato, si fondavano non già sul titolo di responsabilità atipica, in quanto identificavano la Usl, piuttosto che come obbligato sostanziale, come responsabile della erogazione delle risorse finanziarie, funzione destinata a cessare con l’esaurimento delle assegnazioni di somme ricevute — oltre le quali i creditori potevano aver titolo solo nei confronti degli effettivi debitori, cioè le singole Uussll —, ma affidata, nella prima fase della riforma del servizio sanitario nazionale, e, in particolare, per la Regione Campania, secondo le previsioni della legge regionale n. 57 del 1980, alle Uussll aventi sede nei capoluoghi di provincia).

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Cass. civ. n. 8026/2000

Il decreto ingiuntivo non opposto si configura come provvedimento giurisdizionale idoneo ad acquistare autorità ed efficacia di cosa giudicata — con esclusivo riferimento ai soggetti del relativo rapporto processuale — sia sul punto della regolarità formale del titolo, sia in ordine all’esistenza del credito, con ulteriore estensione di tale efficacia a tutte le questioni ritenute certe dal giudice dell’ingiunzione (e cioè non soltanto a ciò che della pronuncia di ingiunzione costituisca l’oggetto, ma anche a quegli accertamenti che, della pronuncia stessa, costituiscano i necessari antecedenti logico-giuridici), e con riferimento tanto alle statuizioni contenute nel dispositivo, quanto agli accertamenti risultanti dalla motivazione (purché non si tratti di affermazioni incidenter tantum). Ne consegue che, mutando taluni elementi del rapporto controverso (come anche un semplice dato temporale che abbia inciso sulla regolamentazione normativa del rapporto per effetto della successione di leggi che ne abbiano trasformato il regime giuridico), l’operatività del giudicato è destinata a cessare, per essere venuti meno uno o più elementi dell’originaria causa petendi così come dedotta, su precise basi fattuali e giuridiche, a fondamento dell’originaria domanda coperta da giudicato. (Principio affermato in relazione ad una controversia in tema di crediti vantati da un farmacista nei confronti della competente Usl, ed accertati in sede di decreto ingiuntivo non opposto: il giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C., aveva, nella specie, escluso la formazione del giudicato con riferimento alla questione della legittimazione passiva della Usl, attesa la diversità di oggetto e di titolo debitorio della successiva controversia instaurata dal medesimo farmacista).

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Cass. civ. n. 4799/1999

Il decreto ingiuntivo non opposto contiene un accertamento analogo a quello della sentenza di condanna e non può essere rimesso in discussione in un altro giudizio tra le stesse parti, loro eredi o aventi causa, come dispone l’art. 2909 c.c. Trattasi di «preclusione pro indicato» che costituisce regola processuale, la cui violazione è deducibile con ricorso per cassazione, anche allorché si impugni una sentenza del giudice di pace resa secondo equità in causa di valore non superiore alle lire due milioni.

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Cass. civ. n. 7400/1997

Un decreto ingiuntivo non opposto, richiesto ed ottenuto per una frazione soltanto del credito risultante, per l’intero, da un’unica fattura di maggior importo, non è idoneo a rivestire, in un successivo giudizio di opposizione ad altro e successivo decreto ottenuto per altra frazione dello stesso credito, forza e natura di giudicato, né interno (trattandosi di diverso processo), né esterno o implicito (trattandosi non di rapporto presupposto, ma di altra «porzione» del medesimo rapporto obbligatorio, controverso quoad executionis).

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Cass. civ. n. 3757/1996

Il principio, secondo cui gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall’attore ma anche a quella, implicita, inerente alla esistenza e validità del rapporto sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico dedotto, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto nel termine di legge — che acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata al pari di una sentenza di condanna — in quanto il procedimento monitorio dà luogo ad un accertamento che, benché sommario ed eventuale (in quanto soggetto a verifica in caso di opposizione), deve riguardare innanzitutto l’esistenza e la validità del rapporto giuridico presupposto della pronuncia finale. La questione di costituzionalità delle norme relative, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è manifestamente infondata, in quanto al debitore, dopo l’emanazione di un provvedimento immediato a seguito di una sommaria cognizione, è consentita la difesa più completa mediante l’atto di opposizione, che instaura il normale giudizio di cognizione. (Nella specie, confermando la sentenza impugnata, la S.C. ha escluso che, diventato definitivo un decreto ingiuntivo relativo a contributi previdenziali non corrisposti, in un successivo giudizio, relativo alle sanzioni civili richieste per la stessa omissione contributiva, potesse contestarsi l’esistenza del rapporto obbligatorio inerente a tali contributi e l’inadempimento del debitore, ferma restando la facoltà dell’interessato di contestare l’esistenza delle condizioni specifiche per l’applicabilità delle sanzioni e la loro entità).

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Cass. civ. n. 1313/1996

L’art. 647 c.p.c., che prevede la esecutorietà del decreto ingiuntivo se l’opponente non si è costituito, deve essere coordinato con l’art. 57 att. di detto codice, il quale dispone che «se non vi è udienza nel giorno fissato nell’atto di citazione», «la comparizione si intende rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato». Di conseguenza, nel procedimento pretorile, la costituzione della parte alla prima udienza successiva a quella indicata nella citazione, quando nel giorno ivi indicato il pretore non ha tenuto udienza, impedisce la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo.

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Cass. civ. n. 548/1995

L’ordinanza con la quale in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo venga revocata anziché, come disposto dall’art. 649 c.p.c., sospesa la provvisoria esecuzione del decreto medesimo non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., giacché anche in questo caso come in quello nel quale l’esecuzione provvisoria del decreto viene concessa o negata, ai sensi dell’art. 648 dello stesso codice, il provvedimento riveste carattere di interinalità e non è quindi idoneo a pregiudicare la pronunzia di merito neppure sotto il limitato profilo della sua esecutorietà, che può esser disposta con la sentenza di rigetto dell’opposizione.

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Cass. civ. n. 11251/1990

Il decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali, acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell’intimato che non proponga opposizione, e la relativa efficacia resta insensibile all’eventuale accoglimento dell’opposizione avanzata da altro intimato, posto che il principio dell’opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, previsto dall’art. 1306 secondo comma c.c., non opera a vantaggio di chi sia vincolato da giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi.

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Cass. civ. n. 2974/1990

La sopravvenienza del fallimento del debitore, nel corso del giudizio di primo grado da questo promosso in opposizione a decreto ingiuntivo, determina, nel caso in cui il curatore non gli sia subentrato, l’inopponibilità al fallimento di tale decreto nonché della declaratoria di esecutorietà del decreto stesso ai sensi dell’art. 647 c.p.c., con la conseguenza che il credito portato da tale decreto che non sia stato già verificato ed ammesso al passivo, ove sia opposto in compensazione, ai sensi dell’art. 56 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, di un credito del fallito, di cui il curatore richieda il pagamento, deve essere accertato — al solo fine di (e nei limiti necessari a) paralizzare la pretesa del curatore — dal giudice da quest’ultimo adito.

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Cass. civ. n. 2387/1982

L’irrevocabilità del decreto ingiuntivo, con conseguente inammissibilità dell’opposizione, per essere stata questa proposta dopo il decorso del termine all’uopo fissato, e per non avere l’opponente dedotto e dimostrato le circostanze giustificative dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., configura un’ipotesi di giudicato interno, e, come tale, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

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Cass. civ. n. 3286/1971

Il principio secondo cui i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di gravame trova applicazione anche per il decreto ingiuntivo, e si estende anche alla nullità derivante dalla costituzione del giudice. Pertanto, ove detta nullità non venga dedotta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, non può essere dedotta in sede di opposizione all’esecuzione iniziata sulla base del decreto stesso. (Nella specie si deduceva che il decreto ingiuntivo era nullo perché emesso da un magistrato delegato dal presidente del tribunale).

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Cass. civ. n. 1251/1966

La norma dell’art. 647 c.p.c. deve essere considerata nel complesso unitario della disciplina dell’opposizione a decreto monitorio, disciplina incentrata sulla distinzione tra opposizione tempestiva ed opposizione tardiva, la prima da proporre, con carattere perentorio, nel termine assegnato (art. 641 c.p.c.), l’altra, la tardiva, da proporre anche scaduto il termine fissato nel decreto se l’intimato prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore (art. 650 c.p.c.). Sicché, scaduto il termine perentoriamente fissato nel decreto, l’intimato non ha altra facoltà che quella di proporre l’opposizione tardiva, se di questa ricorrono gli accennati presupposti. Nell’ambito di questo sistema, alla norma contenuta nel capoverso dell’art. 647 c.p.c. deve essere attribuito il significato che la dichiarazione di esecutorietà del decreto per mancata costituzione dell’opponente impedisce la prosecuzione dell’opposizione e, per palese mancanza di presupposti, anche la proposizione dell’opposizione tempestiva, mentre la mancata proposizione dell’opposizione tempestiva, ancorché seguita dalla dichiarazione di esecutorietà del decreto, non preclude la proponibilità dell’opposizione tardiva a norma dell’art. 650 c.p.c.

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