14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3757 del 20 aprile 1996
Testo massima n. 1
Il principio, secondo cui gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall’attore ma anche a quella, implicita, inerente alla esistenza e validità del rapporto sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico dedotto, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto nel termine di legge — che acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata al pari di una sentenza di condanna — in quanto il procedimento monitorio dà luogo ad un accertamento che, benché sommario ed eventuale [ in quanto soggetto a verifica in caso di opposizione ], deve riguardare innanzitutto l’esistenza e la validità del rapporto giuridico presupposto della pronuncia finale. La questione di costituzionalità delle norme relative, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è manifestamente infondata, in quanto al debitore, dopo l’emanazione di un provvedimento immediato a seguito di una sommaria cognizione, è consentita la difesa più completa mediante l’atto di opposizione, che instaura il normale giudizio di cognizione. [ Nella specie, confermando la sentenza impugnata, la S.C. ha escluso che, diventato definitivo un decreto ingiuntivo relativo a contributi previdenziali non corrisposti, in un successivo giudizio, relativo alle sanzioni civili richieste per la stessa omissione contributiva, potesse contestarsi l’esistenza del rapporto obbligatorio inerente a tali contributi e l’inadempimento del debitore, ferma restando la facoltà dell’interessato di contestare l’esistenza delle condizioni specifiche per l’applicabilità delle sanzioni e la loro entità ].
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