14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8026 del 13 giugno 2000
Testo massima n. 1
Il decreto ingiuntivo non opposto si configura come provvedimento giurisdizionale idoneo ad acquistare autorità ed efficacia di cosa giudicata — con esclusivo riferimento ai soggetti del relativo rapporto processuale — sia sul punto della regolarità formale del titolo, sia in ordine all’esistenza del credito, con ulteriore estensione di tale efficacia a tutte le questioni ritenute certe dal giudice dell’ingiunzione [ e cioè non soltanto a ciò che della pronuncia di ingiunzione costituisca l’oggetto, ma anche a quegli accertamenti che, della pronuncia stessa, costituiscano i necessari antecedenti logico-giuridici ], e con riferimento tanto alle statuizioni contenute nel dispositivo, quanto agli accertamenti risultanti dalla motivazione [ purché non si tratti di affermazioni incidenter tantum ]. Ne consegue che, mutando taluni elementi del rapporto controverso [ come anche un semplice dato temporale che abbia inciso sulla regolamentazione normativa del rapporto per effetto della successione di leggi che ne abbiano trasformato il regime giuridico ], l’operatività del giudicato è destinata a cessare, per essere venuti meno uno o più elementi dell’originaria causa petendi così come dedotta, su precise basi fattuali e giuridiche, a fondamento dell’originaria domanda coperta da giudicato. [ Principio affermato in relazione ad una controversia in tema di crediti vantati da un farmacista nei confronti della competente Usl, ed accertati in sede di decreto ingiuntivo non opposto: il giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C., aveva, nella specie, escluso la formazione del giudicato con riferimento alla questione della legittimazione passiva della Usl, attesa la diversità di oggetto e di titolo debitorio della successiva controversia instaurata dal medesimo farmacista ].
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