14 Mag Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 23775 del 11 ottobre 2017
Testo massima n. 1
Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo avere controllato la ritualità della sua notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell’opponente, esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito, di rigetto di una opposizione allo stato passivo, promossa da un creditore che, ponendo a base della domanda un decreto ingiuntivo privo della dichiarazione giudiziale di esecutorietà, aveva affermato il proprio diritto all’ammissione al passivo delle spese legali della procedura monitoria ].
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