Cass. civ. n. 15376 del 26 luglio 2016
Testo massima n. 1
La tempestività dell'opposizione, proposta da uno dei soci di una società di persone avverso un decreto ingiuntivo emesso a carico sia della società che dei singoli soci, deve essere determinata esclusivamente assumendo come "dies a quo" la data della notifica del provvedimento monitorio al socio opponente, a nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio ex art. 641 c.p.c., la solidarietà passiva con la società e con gli altri soci.
Testo massima n. 2
Il decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto sia nei confronti della società di persone che dei singoli soci illimitatamente responsabili, acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti del socio che non proponga tempestiva opposizione e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata dalla società o da altro socio.