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Articolo 641 Codice di procedura civile — Accoglimento della domanda

Articolo 641 Codice di procedura civile — Accoglimento della domanda

Se esistono le condizioni previste nell’articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.

Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta .Se l’intimato risiede in uno degli altri Stati dell’Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l’intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi.

Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 21671/2017

L’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all’art. 447 bis c.p.c., deve ritenersi tempestiva anche se erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, qualora entro il termine previsto dall’art. 641 c.p.c., avvenga l’iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell’atto di citazione o di una copia di esso (cd. velina) purché, in quest’ultimo caso, segua poi il deposito dell’originale dell’atto.

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Cass. civ. n. 8586/2013

Diversamente da quanto previsto nel procedimento d’ingiunzione, nel quale il giudice può aumentare o ridurre, ai sensi del secondo comma dell’art. 641 cod. proc. civ., il termine per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non era soggetto a “ius variandi” il termine per l’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione agli ausiliari del giudice previsto dall’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo applicabile anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

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Cass. civ. n. 24858/2011

Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’opposizione per inosservanza del termine prescritto dall’art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell’opposizione in riferimento sia al “dies a quo”, ossia alla data di notificazione del decreto, che al “dies ad quem”, ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il “dies ad quem”, non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all’opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l’ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario.

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Cass. civ. n. 20585/2010

Nel termine stabilito dall’art. 641 c.p.c. per proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente deve eseguire soltanto la notificazione dell’atto di citazione all’opposto e non già provvedere anche all’iscrizione a ruolo della causa ed alla conseguente costituzione in giudizio.

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Cass. civ. n. 8014/2009

L’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte.

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Cass. civ. n. 11867/2008

La tempestività della proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente, e nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con altri condebitori. Ne consegue che, atteso il carattere di autonomia che caratterizza l’obbligazione solidale, il debitore solidale non può avvalersi, ai fini della tempestività dell’opposizione, del diverso termine relativo al debitore principale al quale il decreto sia stato notificato in data successiva.

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Cass. civ. n. 22502/2004

L’opponente a decreto ingiuntivo il quale non si sia tempestivamente costituito in giudizio può, ove il decreto non sia ancora stato dichiarato esecutivo, a norma dell’art. 647 c.p.c., a causa della mancata o tardiva costituzione, riproporre l’opposizione entro i termini di cui all’art. 641, primo e secondo comma, c.p.c., non essendo ciò vietato dall’art. 647 cit. (in conformità all’interpretazione datane dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 18 del 2002 e n. 141 del 1976) e, del resto, contrastando l’opposta soluzione con i principi di cui agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost., nella misura in cui l’opponente si troverebbe privato, senza alcuna giustificazione connessa alle esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, della possibilità di utilizzare pienamente il termine stabilito dalla legge per l’esercizio del diritto di opposizione, e ad essere giuridicamente trattato, senza alcuna ragionevole giustificazione, in modo diverso rispetto alle analoghe situazioni previste dagli artt. 358 e 387 c.p.c. (secondo i quali, nelle ipotesi di inammissibilità o improcedibilità rispettivamente dell’appello e del ricorso per cassazione, la preclusione della riproposizione dell’impugnazione anche in pendenza del relativo termine si verifica solo allorchè l’inammissibilità o improcedibilità della precedente impugnazione sia stata già dichiarata dal giudice).

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Cass. civ. n. 16455/2004

Il potere, attribuito al giudice dall’art. 641, secondo comma, c.p.c., di ridurre o aumentare il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo «se concorrono giusti motivi» non si sottrae all’obbligo di motivazione imposto, dal primo comma dello stesso articolo («con decreto motivato»), per l’emissione del provvedimento di ingiunzione se esistono le condizioni previste dall’art. 633 c.p.c. Tale obbligo di motivazione, come non impone al giudice l’esplicazione delle ragioni che hanno determinato l’accoglimento del ricorso, venendo di regola soddisfatto con rinvio ai motivi addotti dal ricorrente, che vengono portati a conoscenza del debitore ingiunto con la notifica dell’atto di ingiunzione, integrando per relationem il decreto stesso, così, per i motivi che consentono la modifica della durata del termine, ed anche le ragioni che li caratterizzano come «giusti» comporta che risultino enunciati nel provvedimento, quantomeno con rinvio, ancorché implicito, alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, le quali devono esser specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso, sì che possa ritenersi che il giudice le abbia lette, vagliate e, quindi, accolte. La modifica del detto termine, infatti, costituente eccezione alla regola ordinaria che lo fissa in quaranta giorni, siccome destinata ad incidere, in ragione della sua perentorietà, sul diritto di difesa del debitore ingiunto, in tanto può essere disposta in quanto questi possa percepire l’esistenza dei giusti motivi che deviano in concreto il momento introduttivo del giudizio di cognizione dal suo modello astratto.

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Cass. civ. n. 18744/2003

Ai sensi dell’art. 641, secondo comma, c.p.c., non è necessaria la espressa richiesta del creditore istante ai fini del legittimo esercizio da parte del giudice della facoltà di ridurre fino a dieci giorni il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo in presenza di giusti motivi, atteso che in tutti i casi in cui il giudice è vincolato, nell’esercizio di un potere discrezionale, ad una espressa richiesta della parte, la norma espressamente condiziona l’esercizio di tale potere alla formulazione della richiesta; detto provvedimento, in difetto di una espressa previsione in tal senso, non è neppure soggetto all’obbligo di motivazione.

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Cass. civ. n. 8334/2003

Alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 c.p.c., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è perentorio ed è determinato in via ordinaria in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto. Il prolungamento di detto termine a sessanta giorni ha carattere di eccezione alla regola generale, e si rende possibile solo in presenza di questi motivi i quali devono essere preventivamente indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo.

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Cass. civ. n. 156/1999

La sottrazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria alle norme sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale — che, prevista dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969, opera in ogni fase concernente il processo del lavoro, stante lo scopo sollecitatorio perseguito dal legislatore — rileva anche rispetto al termine per l’opposizione al decreto ingiuntivo concernente crediti di lavoro, nonostante l’inapplicabilità al procedimento monitorio, prima dell’opposizione, delle forme del rito del lavoro, data la prevalente rilevanza, ai fini in esame, della materia controversa.

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Cass. civ. n. 12668/1998

In tema di procedimento d’ingiunzione, va esclusa, in assenza di una espressa disposizione processuale in tal senso, la sussistenza di un obbligo di preventiva audizione del debitore nei cui confronti è emesso il decreto ingiuntivo. Ed infatti, tale audizione, ove ritenuta necessaria, e non discrezionale, risulterebbe in netto contrasto con la natura stessa della procedura monitoria, tendente, con evidenti profili di sommarietà, ad un accertamento con prevalente funzione esecutiva.

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Cass. civ. n. 4987/1997

La sospensione feriale dei termini processuali, disposta dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, si applica a tutti i termini processuali, e, quindi, anche a quello previsto per la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

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Cass. civ. n. 5310/1987

Il giudice che emette il decreto ingiuntivo accogliendo le ragioni del ricorrente ne fa propri i motivi, per cui il riferimento a questi — portati a conoscenza dell’ingiunto mediante la notificazione sia del ricorso che del decreto, prevista dal secondo comma dell’art. 643 c.p.c. — è sufficiente ad integrare per relationem la motivazione del provvedimento, necessaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 641, primo comma, e 135, secondo comma, dello stesso codice.

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