14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8334 del 26 maggio 2003
Posted at 17:31h
in Massimario
Testo massima n. 1
Alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 c.p.c., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è perentorio ed è determinato in via ordinaria in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto. Il prolungamento di detto termine a sessanta giorni ha carattere di eccezione alla regola generale, e si rende possibile solo in presenza di questi motivi i quali devono essere preventivamente indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]