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Articolo 642 Codice di procedura civile — Esecuzione provvisoria

Articolo 642 Codice di procedura civile — Esecuzione provvisoria

Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione.

L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

In tali casi il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’articolo 482.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24746/2006

La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e l’ipoteca giudiziale conseguente che sia stata iscritta sulla sua scorta sono destinate a cedere non solo di fronte ad un accertamento negativo del diritto di credito fatto valere con la domanda di ingiunzione, ma anche dinanzi ad un accertamento negativo circa i presupposti del procedimento di ingiunzione e, perciò, la loro inefficacia si determina anche in conseguenza dell’estinzione del giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dichiarata per effetto del trasferimento dell’azione civile nel processo penale scelto dal creditore-opposto, che impedisce, la possibilità che si possa pervenire ad una decisione di merito, dal momento che il suddetto trasferimento comporta che il giudice penale debba decidere del diritto al risarcimento del danno prodotto dal reato, non delle questioni processuali relative alla proponibilità della domanda di ingiunzione. Pertanto, siccome l’iscrizione di ipoteca è consentita dalla provvisoria esecutorietà del decreto e ne costituisce atto di esecuzione, che, però, nell’ipotesi di trasferimento dell’azione civile in sede penale, non può sopravvivere al venir meno del titolo su cui si fonda, ne deriva che la cancellazione dell’ipoteca stessa deve essere ordinata già con la sentenza che accerta l’inefficacia del decreto, e lo può essere anche di ufficio.

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Cass. civ. n. 13444/2003

Ancorchè la dichiarazione di fallimento o la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, intervenute nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito o sottoposto a l.c.a., determini l’inopponibilità ai sensi dell’art. 95 legge fall., il curatore o il commissario liquidatore non hanno diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento (volontario o coattivo) eseguito dal debitore ingiunto, prima della sottoposizione alla procedura concorsuale, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo.

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Cass. civ. n. 8043/2003

La domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente contenuta nell’istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell’atto di opposizione, costituendo essa null’altro che un accessorio di tale istanza (ed il suo accoglimento risultando necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell’eliminazione dalla realtà giuridica dell’atto solutorio posto in essere). Ne consegue che la parte opponente che abbia visto accogliere l’opposizione e revocare il decreto senza, peraltro, che il primo giudice abbia emesso il conseguente provvedimento restitutorio, ha l’onere non già di gravare in via incidentale la sentenza (tale onere incombendo soltanto in relazione ai capi della pronuncia contenenti espresse statuizioni negative), bensì di riproporre, questa volta esplicitandola, la domanda restitutoria ex art. 346 c.p.c., sicché la mancata riproposizione di tale domanda non comporta la formazione di alcun giudicato interno (in assenza di una espressa pronuncia, in parte qua, del primo giudice), bensì l’insorgere di una mera preclusione alla successiva riproposizione, da rilevarsi su iniziativa di parte, con l’ulteriore conseguenza che, riproposta, in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento della S.C., da parte dell’originario opponente, la domanda restitutoria, è onere dell’opposto eccepire tempestivamente detta preclusione ex art. 346 c.p.c., senza di che correttamente il giudice del rinvio prende in esame e statuisce nel merito sulla domanda predetta.

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Cass. civ. n. 1640/1999

L’opponente a decreto ingiuntivo la cui opposizione sia stata respinta con sentenza esecutiva ex lege, non può dolersi per la provvisoria esecuzione del decreto sotto il profilo del difetto delle condizioni di legge, qualora non abbia avanzato in corso di causa istanze che si ricolleghino alla pretesa irritualità della fase monitoria, difettando l’interesse a dedurre vizi del provvedimento d’ingiunzione che non spieghino effetti invalidanti, né comunque interferiscano sul giudizio di opposizione e sulla sua conclusione con pronunce di merito.

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Cass. civ. n. 2755/1995

Qualora la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo concessa a norma dell’art. 642 c.p.c. sia stata successivamente revocata, la sentenza che rigetta l’opposizione, pur se dichiarata provvisoriamente esecutiva, non determina l’automatica caducazione del provvedimento di revoca della clausola di provvisoria esecuzione ed il ripristino della clausola de qua, dovendo equipararsi il decreto ingiuntivo a quello per il quale la clausola non sia stata mai concessa, con la conseguenza che il decreto per costituire valido titolo esecutivo deve essere munito di esecutorietà con provvedimento dichiarativo-costitutivo ai sensi dell’art. 654 c.p.c., ove l’esecutorietà non sia stata dichiarata espressamente con la sentenza o l’ordinanza di cui al primo comma dell’art. 653 c.p.c.

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Cass. civ. n. 7118/1986

In base al coordinamento dei vari commi dell’art. 642 c.p.c., la facoltà di autorizzare l’esecuzione del decreto ingiuntivo senza l’osservanza del termine di cui all’art. 482 dello stesso codice è connessa alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto medesimo e, quindi, riservata allo stesso giudice della ingiunzione, senza alcun riferimento alla competenza per la successiva esecuzione forzata.

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Cass. civ. n. 1161/1979

La disposizione dell’art. 63 disp. att. c.c., in tema di ingiunzione per contributi condominiali, per la quale per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dalla assemblea, l’amministratore può ottenere decreto d’ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, riguarda, propriamente e soltanto, la provvisoria esecuzione di cui alla previsione dell’art. 642, comma primo, c.p.c., mentre l’autorizzazione all’inizio dell’esecuzione senza l’osservanza del termine ex art. 482 stesso codice, deve essere — come per l’ingiunzione in generale a norma dell’art. 642, ultimo comma, c.p.c. — appositamente concessa dal giudice che emette il decreto.

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