Art. 639 – Codice di procedura civile – Ricorso per consegna di cose fungibili
Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 1276/1966
A norma dell'art. 639 c.p.c., quando la domanda di emissione del decreto ingiuntivo riguarda la consegna di determinata quantità di cose fungibili, l'istante deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura da parte del debitore. Tale somma di danaro non costituisce una seconda prestazione in concorrenza con l'originaria prestazione in natura, ma rappresenta soltanto il controvalore di quest'ultima.