Cass. civ. n. 4987 del 4 giugno 1997
Testo massima n. 1
La sospensione feriale dei termini processuali, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, si applica a tutti i termini processuali, e, quindi, anche a quello previsto per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo.