14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18791 del 28 agosto 2009
Testo massima n. 1
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all’oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico; impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio, l’efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d’ingiunzione.
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Testo massima n. 2
Nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 644 c.p.c., l’inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi [ o sia giuridicamente inesistente ] la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Tale nullità od irregolarità della notifica può essere fatta valere a mezzo dell’opposizione tardiva di cui al successivo art. 650, la quale, peraltro, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perchè siffatta denuncia, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata all’apertura del giudizio di merito [ malgrado il decorso del termine in proposito fissato ], non è idonea ad alcun risultato utile per l’opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria.
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