14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13443 del 29 ottobre 2001
Testo massima n. 1
L’improcedibilità dell’opposizione fa acquistare al decreto ingiuntivo, indipendentemente dal decreto di esecutività, l’efficacia di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto in esso riconosciuto. L’autorità di cosa giudicata sostanziale è però limitata all’accertamento positivo del credito di cui viene ingiunta la soddisfazione e non è, perciò, preclusiva di altre azioni, quale quella di revocazione e quella di accertamento del dovuto in base alle variazioni degli indici Istat per il periodo successivo a quello preso in esame nel decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.
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