14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18205 del 3 luglio 2008
Testo massima n. 1
Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che sia stato ottenuto dal creditore per una frazione soltanto del suo credito, non produce alcun effetto di giudicato [ né interno, trattandosi di diverso processo, né esterno od implicito, vertendosi non in tema di rapporto presupposto bensì di “altra porzione” del medesimo rapporto obbligatorio ] nel successivo giudizio avente ad oggetto la restante parte del credito [ e ciò a prescindere dalla qualificazione in termini di legittimità o meno della condotta consistente nell’azionare separatamente più frazioni del medesimo credito ]. Ne consegue che al debitore convenuto nel giudizio ordinario non è inibito eccepire la falsità della propria sottoscrizione sui documenti comprovanti il credito azionato, a nulla rilevando che sulla base dei medesimi documenti sia stato precedentemente emesso un decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile.
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