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Articolo 84 Codice di procedura civile — Poteri del difensore

Articolo 84 Codice di procedura civile — Poteri del difensore

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore [ 82 ], questi può compiere e ricevere [ 170; disp. att. 108 ], nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere [ 306, 319, 390, 391 4, 436 2 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 29462/2017

Sulla validità degli atti processuali posti in essere dal difensore, iscritto all’albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di lavoratore subordinato, che, sanzionabili sul piano disciplinare, non lo privano della legittimazione all’esercizio della medesima professione fino a quando persista detta iscrizione.

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Cass. civ. n. 12171/2017

La procura “ad litem” relativa all’atto introduttivo del giudizio abilita il difensore alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente a seguito della pronuncia di incompetenza di quello adito, senza che occorra il rilascio di una nuova procura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito la quale, a seguito di declaratoria di incompetenza conseguente ad un’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto valida la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, operata sulla base della procura rilasciata a margine dell’originario ricorso monitorio).

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Cass. civ. n. 21472/2012

La presenza in giudizio di più difensori della stessa parte non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa dell’assistito, in quanto il potere di compiere l’atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati. Pertanto, il deposito della comparsa conclusionale ad opera di un difensore consuma il diritto della parte di compiere l’atto, che non può essere, quindi, duplicato dall’altro difensore della parte stessa, anche a tutela del diritto di difesa della controparte, la quale nutre la legittima aspettativa che la prima comparsa abbia esaurito le difese dell’avversario e che ad essa soltanto occorra rispondere con la memoria di replica.

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Cass. civ. n. 7697/2007

In caso di mandato alle liti conferito a più difensori — perfettamente legittimo stante l’assenza di disposizioni che limitano il numero di difensori che ciascuna parte può nominare — ciascuno di essi, in difetto di una espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiunto e non disgiunto del mandato, ha pieni poteri di rappresentanza processuale.

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Cass. civ. n. 5905/2006

La procura alle liti abilita il procuratore, per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell’impostazione della lite, a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, qual’è la rinuncia, per la quale occorre un mandato speciale. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha escluso che tra le attribuzioni del procuratore rientri quello di rinunziare ad eventuali eccezioni, in particolare nella specie all’eccezione di nullità della C.T.U.).

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Cass. civ. n. 5817/2006

Il difensore fornito di procura solo per proporre istanze che si collochino nell’ambito originario della lite non può proporre domande fondate su un titolo diverso e autonomo rispetto alla domanda dell’attore, che eccedano l’ambito della lite originaria (nel caso di specie, chiamata in garanzia dell’assicuratore da parte di difensore del datore di lavoro, munito di mandato solo per resistere alle azioni del lavoratore infortunato e dell’INAIL); al terzo chiamato in causa da tale difensore non è preclusa la possibilità di sollevare la relativa eccezione ove si costituisca in giudizio, purché abbia comunque dedotto la nullità dell’atto di chiamata in causa per carenza di procura, a ciò non ostando che, costituendosi, si sia difeso ed abbia formulato conclusioni anche nel merito per mero scrupolo difensivo.

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Cass. civ. n. 4921/2006

Dai principi generali dettati in tema di procura alle liti (artt. 83 e 365 c.p.c.) e dalla disciplina sostanziale di cui all’art. 1716 c.c., disciplinante l’ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, ove il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi deve ritenersi legittimato al compimento di atti processuali, ivi compreso il ricorso per cassazione, che è valido, anche se sottoscritto da uno solo dei difensori nominati, a meno che risultino particolari limitazioni o una espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato stesso: tale volontà non può peraltro essere desunta dall’uso della locuzione «in unione» stante la sua genericità.

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Cass. civ. n. 17762/2003

Il difensore munito di mandato alle liti senza limitazione alcuna ha, tra i suoi poteri, quello di proporre istanza di sequestro conservativo per conto e nell’interesse della parte, in quanto l’art. 84 c.p.c. consente al difensore di compiere tutti gli atti del processo che non siano riservati alla parte, e tale riserva non è prevista in relazione all’istanza di sequestro.

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Cass. civ. n. 16016/2003

In tema di patrocinio legale, il conferimento dell’incarico comprende normalmente anche quello di prestare assistenza stragiudiziale alla medesima parte, in relazione alle medesime vicende cui si riferisce l’incarico stesso. Ne consegue che, nell’ambito di una procedura giudiziale civile, il professionista può prestare, in relazione alla stessa pratica, sia attività giudiziale che attività stragiudiziale.

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Cass. civ. n. 12672/2001

La procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l’ambito della lite originaria, con la conseguenza che è nella facoltà del procuratore del convenuto di chiamare in causa un terzo, quale esclusivo o quantomeno concorrente responsabile di quanto dedotto dall’attore, onde sollevare il convenuto stesso dall’eventuale soccombenza nei confronti di parte attrice.

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Cass. civ. n. 12598/2001

Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato ad negotia non vietato dalla legge professionale o dal codice di rito che abilita il difensore a nominare altri difensori i quali hanno veste non già di sostituti del legale che li ha nominati ai sensi dell’art. 9 R.D.L. n. 1578/1933 bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.

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Cass. civ. n. 13729/2000

L’abolizione della distinzione professionale tra gli avvocati e i procuratori legali, prevista dalla legge n. 27 del 1997 (che ha soppresso l’albo dei procuratori legali prevedendo l’iscrizione di questi ultimi nell'(unico) albo degli avvocati) non ha determinato il superamento della tradizionale bipartizione tra le funzioni di procuratore e di avvocato — normativamente individuate nel codice di rito con le rispettive locuzioni di «ministero di difensore» e di «assistenza di difensore» — con la conseguente necessità della procura, ex art. 83, primo comma, c.p.c., per il conferimento del ministero di difensore. Peraltro, avendo l’art. 6 della citata legge n. 27 del 1997 abrogato l’art. 5 R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934 (che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo intra districtum), ed avendo l’art. 8 della legge n. 479 del 1999 attribuito efficacia retroattiva a tale abrogazione (estendendone gli effetti a tutti i processi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 27 del 1997), il difensore munito di procura può, con la suddetta decorrenza, svolgere in ogni caso il suo patrocinio senza limitazioni territoriali.

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Cass. civ. n. 4356/2000

Il mandato ad litem, una volta validamente conferito, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l’originario oggetto della causa, e, quindi, anche le domande riconvenzionali, restando esclusi dai suoi poteri solo quegli atti che comportano disposizione del diritto in contesa, e le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l’ambito della lite originaria.

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Cass. civ. n. 5083/1998

Perché il procuratore di una parte possa promuovere giudizio di garanzia contro un terzo e chiamare in causa quest’ultimo, non occorre il rilascio di una nuova e diversa procura in calce o a margine della citazione per chiamata in garanzia, se nell’atto contenente la procura originaria risulta la chiara espressione di volontà della parte di autorizzare anche la proposizione del giudizio di garanzia.

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Cass. civ. n. 2572/1998

La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell’art. 184 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell’impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall’art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l’accettazione della controparte sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso.

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Cass. civ. n. 2910/1997

Se la parte, nel conferire la procura alle liti al difensore, gli conferisce anche il potere di transigere la controversia, l’estensione dei conseguenti poteri dispositivi va valutata — con accertamento di fatto che si sottrae al giudizio di legittimità, se congruamente motivato — non solo in relazione alla controversia in atto, ma anche in prevenzione di una lite futura (art. 1965 c.c.).

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Cass. civ. n. 10307/1996

Il difensore munito di procura per una determinata controversia non può in base alla stessa effettuare la chiamata in garanzia di un terzo introducendo nel processo una nuova e distinta controversia che ecceda i limiti dell’originario rapporto litigioso, salvo che la parte abbia inteso autorizzarla a rappresentarla anche nel giudizio da promuovere mediante la chiamata in garanzia. Al di fuori di questa ipotesi la conseguente nullità non può considerarsi sanata qualora il chiamato si costituisca in giudizio senza dedurre preliminarmente il vizio in questione.

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Cass. civ. n. 4164/1992

Il riconoscimento dell’obbligo di corresponsione dei ratei pensionistici controversi, implicando la disposizione del diritto in contesa, è precluso, ai sensi dell’art. 84, secondo comma, c.p.c., al procuratore costituito dell’Inps cui il relativo potere non sia stato espressamente conferito.

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Cass. civ. n. 9829/1990

Il disconoscimento della scrittura privata, o la revoca di esso, quali atti di natura processuale e non sostanziale, perché concernenti l’utilizzabilità del documento come mezzo di prova, rientrano nei poteri conferiti al difensore con la procura alla lite.

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Cass. civ. n. 3274/1986

La procura conferita per resistere alla domanda attrice abilita il difensore del convenuto a chiamare in causa un terzo in garanzia cosiddetta propria, o comunque per esigenze difensive, non anche ad esperire contro detto terzo azioni fondate su un titolo autonomo e distinto, implicanti un’estensione dell’ambito della lite. Peraltro, l’invalidità dell’atto di chiamata in causa, per effetto della introduzione di pretese eccedenti gli originari limiti della controversia e della sua sottoscrizione da parte di procuratore munito solo dell’indicato mandato, non può essere successivamente dedotta o rilevata quando il chiamato non l’abbia eccepita all’atto della costituzione in giudizio, accettando il contraddittorio.

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Cass. civ. n. 1743/1986

La procura alle liti, pur non conferendo al procuratore la facoltà di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa (quali: transazione, confessione, rinuncia), lo abilita però, per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell’impostare la lite, a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato; rientra pertanto nei poteri scaturenti dal mandato alle liti la riduzione dell’originaria domanda (quale lo spostamento della richiesta di decorrenza della pensione d’invalidità), atteso che essa non costituisce atto di disposizione del diritto in contesa, ma incide soltanto sulle sue modalità di esercizio.

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Cass. civ. n. 5661/1985

Il mutamento della domanda ad opera del difensore nel corso del giudizio rientra nell’attività di libera iniziativa del difensore medesimo solo allorché comporti una mera scelta del mezzo più idoneo per tutelare quello stesso interesse del cliente originariamente affidatogli con il rilascio della procura e per il quale è stato iniziato il giudizio. Ove invece il difensore si renda promotore di atti processuali che, nel modificare l’originaria domanda, incidano sostanzialmente sul diritto controverso determinandone la perdita o la riduzione, si versa in ipotesi di atti di disposizione del diritto in contesa, per i quali non è più sufficiente il mandato ad litem, ma occorre un mandato speciale ad hoc.

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Cass. civ. n. 2415/1984

Il mandato ad litem conferisce al difensore il potere di chiamare in causa un terzo, ove ciò non implichi l’introduzione di un rapporto diverso rispetto alla causa principale; il difensore del convenuto, pertanto, è abilitato in forza dell’originaria procura, alla chiamata in causa di un terzo che sia diretta a sollevare il convenuto medesimo dall’eventuale soccombenza nei confronti dell’attore.

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Cass. civ. n. 1076/1983

La dichiarazione di non voler proseguire la causa di merito, importando disposizione del diritto in contesa, deve provenire dalla parte, non essendo a ciò abilitato il procuratore munito del solo mandato ad lites e, pertanto, la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere, in base alle dichiarazioni dei procuratori aventi il detto contenuto, è suscettibile di gravame ad opera della parte che, non avendo manifestato siffatta volontà di disposizione ne rimane pregiudicata, senza che possa ostare all’impugnazione la natura meramente formale del giudicato — che, in ragione del suo specifico contenuto non attribuisce ad alcuna parte un determinato bene della vita — allorché, in relazione alla natura delle eccezioni difensive sollevate da detta parte, questa aveva interesse all’accertamento negativo in ordine alla sussistenza del diritto ex adverso vantato. (Nella specie, interesse dell’Inps ad ottenere la reiezione della domanda di pensione di invalidità in considerazione dell’eccepita preesistenza dell’invalidità stessa al rapporto assicurativo).

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Cass. civ. n. 6415/1981

Rientra nei compiti del difensore, nell’ambito dei poteri ad esso conferiti con il mandato ad litem, quello di emettere le dichiarazioni unilaterali della parte che esprimono proposito di tutela del diritto, come la manifestazione di intento di coltivare il proprio fondo direttamente che la legge richiede al concedente per esperire la relativa azione di rilascio.

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Cass. civ. n. 5458/1978

L’offerta sufficiente a ricondurre ad equità il contratto di cui sia stata chiesta la rescissione, compiuta dal procuratore alle liti, non può essere contestata dalla controparte per eccesso di mandato poiché la norma contenuta nel capoverso dell’art. 84 c.p.c. è dettata a tutela soltanto della parte rappresentata dal procuratore che ha compiuto l’atto di disposizione del diritto in contestazione.

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