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Articolo 391 Codice di procedura civile — Pronuncia sulla rinuncia

Articolo 391 Codice di procedura civile — Pronuncia sulla rinuncia

Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione.

Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15817/2009

In tema di giudizio di cassazione, l’art. 391, terzo comma, c.p.c., come novellato dall’art. 15 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nel prevedere che il decreto presidenziale di estinzione del processo abbia efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chieda la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, attribuisce alle parti in causa, che non ritengano esaustivo il provvedimento presidenziale di estinzione emanato a seguito della rinunzia, la possibilità di chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla controversia, senza imporre l’onere di indicare i motivi di tale richiesta.Tale disposizione, infatti, non configurando un rimedio di carattere impugnatorio, consente alle parti di chiedere il passaggio ad una fase successiva per un esame completo della controversia, nell’ambito della quale la Corte può valutare se l’istanza di estinzione sia stata correttamente emanata oppure, in caso contrario, procedere all’esame del ricorso per cassazione.

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Cass. civ. n. 9883/2006

In tema di processo in cassazione, deve ritenersi di immediata applicazione, in quanto non concerne le regole relative alla proposizione del ricorso per cassazione, la disposizione dell’art. 391 c.p.c., come novellato dall’art. 15 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, secondo cui, in caso di rinunzia al ricorso, il presidente, qualora non occorra decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, provvede con decreto alla dichiarazione di estinzione del processo che ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto medesimo.

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Cass. civ. n. 8115/2006

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, qualora, a seguito dell’intervenuta accettazione della rinunzia al ricorso per cassazione, sia dichiarata, con decreto del presidente della medesima Corte, la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come sostituito dall’art. 15 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

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