14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5817 del 16 marzo 2006
Testo massima n. 1
Il difensore fornito di procura solo per proporre istanze che si collochino nell’ambito originario della lite non può proporre domande fondate su un titolo diverso e autonomo rispetto alla domanda dell’attore, che eccedano l’ambito della lite originaria [ nel caso di specie, chiamata in garanzia dell’assicuratore da parte di difensore del datore di lavoro, munito di mandato solo per resistere alle azioni del lavoratore infortunato e dell’INAIL ]; al terzo chiamato in causa da tale difensore non è preclusa la possibilità di sollevare la relativa eccezione ove si costituisca in giudizio, purché abbia comunque dedotto la nullità dell’atto di chiamata in causa per carenza di procura, a ciò non ostando che, costituendosi, si sia difeso ed abbia formulato conclusioni anche nel merito per mero scrupolo difensivo.
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