14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5905 del 17 marzo 2006
Testo massima n. 1
La procura alle liti abilita il procuratore, per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell’impostazione della lite, a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, qual’è la rinuncia, per la quale occorre un mandato speciale. [ In applicazione del suindicato principio la S.C. ha escluso che tra le attribuzioni del procuratore rientri quello di rinunziare ad eventuali eccezioni, in particolare nella specie all’eccezione di nullità della C.T.U. ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]