14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3274 del 17 maggio 1986
Testo massima n. 1
La procura conferita per resistere alla domanda attrice abilita il difensore del convenuto a chiamare in causa un terzo in garanzia cosiddetta propria, o comunque per esigenze difensive, non anche ad esperire contro detto terzo azioni fondate su un titolo autonomo e distinto, implicanti un’estensione dell’ambito della lite. Peraltro, l’invalidità dell’atto di chiamata in causa, per effetto della introduzione di pretese eccedenti gli originari limiti della controversia e della sua sottoscrizione da parte di procuratore munito solo dell’indicato mandato, non può essere successivamente dedotta o rilevata quando il chiamato non l’abbia eccepita all’atto della costituzione in giudizio, accettando il contraddittorio.
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