14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5661 del 18 novembre 1985
Testo massima n. 1
Il mutamento della domanda ad opera del difensore nel corso del giudizio rientra nell’attività di libera iniziativa del difensore medesimo solo allorché comporti una mera scelta del mezzo più idoneo per tutelare quello stesso interesse del cliente originariamente affidatogli con il rilascio della procura e per il quale è stato iniziato il giudizio. Ove invece il difensore si renda promotore di atti processuali che, nel modificare l’originaria domanda, incidano sostanzialmente sul diritto controverso determinandone la perdita o la riduzione, si versa in ipotesi di atti di disposizione del diritto in contesa, per i quali non è più sufficiente il mandato ad litem, ma occorre un mandato speciale ad hoc.
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