14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13729 del 14 ottobre 2000
Testo massima n. 1
L’abolizione della distinzione professionale tra gli avvocati e i procuratori legali, prevista dalla legge n. 27 del 1997 [ che ha soppresso l’albo dei procuratori legali prevedendo l’iscrizione di questi ultimi nell'[ unico ] albo degli avvocati ] non ha determinato il superamento della tradizionale bipartizione tra le funzioni di procuratore e di avvocato — normativamente individuate nel codice di rito con le rispettive locuzioni di «ministero di difensore» e di «assistenza di difensore» — con la conseguente necessità della procura, ex art. 83, primo comma, c.p.c., per il conferimento del ministero di difensore. Peraltro, avendo l’art. 6 della citata legge n. 27 del 1997 abrogato l’art. 5 R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934 [ che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo intra districtum ], ed avendo l’art. 8 della legge n. 479 del 1999 attribuito efficacia retroattiva a tale abrogazione [ estendendone gli effetti a tutti i processi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 27 del 1997 ], il difensore munito di procura può, con la suddetta decorrenza, svolgere in ogni caso il suo patrocinio senza limitazioni territoriali.
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