14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4356 del 7 aprile 2000
Posted at 17:12h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il mandato ad litem, una volta validamente conferito, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l’originario oggetto della causa, e, quindi, anche le domande riconvenzionali, restando esclusi dai suoi poteri solo quegli atti che comportano disposizione del diritto in contesa, e le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l’ambito della lite originaria.
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