10 Gen Art. 528 — Nomina del curatore
Quando il chiamato non ha accettato l’eredità [ 460, 470 ss. c.c. ] e non è nel possesso di beni ereditari [ 487 c.c. ], il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [ 456 c.c. ], su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità [ 460, 529 ss. c.c. ].
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni [ 52, 53 disp att., art. 781 del c.p.c. c.p.c., 193 disp. att. c.p.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 6771/2001
Il provvedimento di nomina del curatore dell’eredità giacente, ex art. 528 c.c., è atto di volontaria giurisdizione privo del requisito della decisorietà e dell’attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale. Come tale non è suscettibile di impugnazione ex art. 111 Cost. né con il regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 2611/2001
Nel concorso di più chiamati all’eredità, alcuni soltanto accettanti l’eredità stessa, non è legittimamente configurabile, con riguardo agli altri chiamati non accettanti, la fattispecie dell’eredità giacente pro quota (che giustifichi la nomina di un curatore ex artt. 528-532 c.c.), atteso che la funzione dell’istituto de quo è quello della conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario nel suo complesso, e non in una sola sua parte, in attesa della definitiva devoluzione a che ne abbia titolo.
Cass. civ. n. 5113/2000
Le disposizioni di cui agli artt. 528 e 529 c.c. in tema di nomina e di attività del curatore dell’eredità giacente presuppongono la mancata accettazione da parte dell’unico chiamato alla successione ovvero di tutti i destinatari della delazione ereditaria.
Cass. civ. n. 11619/1997
Il curatore dell’eredità giacente, nominato dal pretore a norma dell’art. 528 c.c., va annoverato fra gli ausiliari del giudice, dovendo intendersi per tale secondo la definizione datane dall’art. 68 c.p.c. (che, nel prevedere, oltre il custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una categoria aperta), il privato esperto in una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, il quale sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali presti la sua attività in occasione di un processo in guisa da renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione delle particolari finalità (caratteristiche tutte riunite nella figura del curatore dell’eredità, ove si considerino l’impossibilità del pretore di provvedere da solo ai compiti di conservazione del patrimonio ereditario affidatigli dalla legge; la conseguente strumentalità delle funzioni del curatore, tenuto sotto giuramento, ex art. 193 disp. att. c.p.c., a custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità, sotto l’attività di direzione e sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti giudiziari; il provvedimento finale di chiusura della procedura, cui conseguono l’approvazione del rendiconto e la consegna all’erede del patrimonio convenientemente gestito). Pertanto, conformemente alla regola fissata dall’art. 52 disp. att. c.p.c., iI compito di liquidare il compenso al curatore dell’eredità giacente spetta, in sede camerale, al pretore che lo ha nominato, senza che a ciò sia d’ostacolo la circostanza che la suddetta liquidazione, con l’indicazione del soggetto tenuto a corrispondere il compenso, attenga a diritti soggettivi, posto che questi ultimi, nell’ambito di quel procedimento ricevono tutela, sia in prime cure con la partecipazione allo stesso di ogni controinteressato sia in sede di gravame con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., (con correlativa inammissibilità di censure di insufficiente o contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato, e perciò, in particolare, di motivi attinenti all’erronea qualificazione dell’attività svolta dal curatore anche ai fini della scelta del parametro tariffario cui commisurare il compenso) e senza che la mancata previsione di un doppio grado di giudizio di merito, non imposto da alcuna norma della Carta fondamentale, possa dar luogo a dubbi di incostituzionalità.
Cass. civ. n. 3087/1987
Per la giuridica configurabilità di un’eredità giacente ex art. 528 c.c. e per la connessa possibilità di nomina di un curatore della stessa da parte del pretore del mandamento ove si è aperta la successione, non è necessario che sia certa l’esistenza di un chiamato all’eredità il quale non l’abbia accettata e non sia nel possesso di beni ereditari, ma è sufficiente che si ignori se il de cuius abbia eredi e se questi siano ancora in vita, e ciò fin quando, essendo acquisita la certezza della loro inesistenza, non ne derivi la posizione di erede dello Stato.
Cass. civ. n. 1841/1982
La dichiarazione di giacenza dell’eredità, con conseguente nomina del curatore, postula unicamente, ai sensi dell’art. 528 c.c., che il chiamato all’eredità non l’abbia accettata e non sia nel possesso di beni ereditari, mentre a nulla rileva che il patrimonio relitto consista di soli debiti, poiché anche in tal caso è necessario che di esso vi sia un custode ed amministratore (ossia il curatore), il quale tuteli gli interessi di tutti i chiamati, dal primo all’ultimo, eventuale e necessario (lo Stato), sino alla devoluzione dell’eredità.
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