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Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11619 del 21 novembre 1997

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11619 del 21 novembre 1997

Testo massima n. 1

Il curatore dell’eredità giacente, nominato dal pretore a norma dell’art. 528 c.c., va annoverato fra gli ausiliari del giudice, dovendo intendersi per tale secondo la definizione datane dall’art. 68 c.p.c. [ che, nel prevedere, oltre il custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una categoria aperta ], il privato esperto in una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, il quale sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali presti la sua attività in occasione di un processo in guisa da renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione delle particolari finalità [ caratteristiche tutte riunite nella figura del curatore dell’eredità, ove si considerino l’impossibilità del pretore di provvedere da solo ai compiti di conservazione del patrimonio ereditario affidatigli dalla legge; la conseguente strumentalità delle funzioni del curatore, tenuto sotto giuramento, ex art. 193 disp. att. c.p.c., a custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità, sotto l’attività di direzione e sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti giudiziari; il provvedimento finale di chiusura della procedura, cui conseguono l’approvazione del rendiconto e la consegna all’erede del patrimonio convenientemente gestito ]. Pertanto, conformemente alla regola fissata dall’art. 52 disp. att. c.p.c., iI compito di liquidare il compenso al curatore dell’eredità giacente spetta, in sede camerale, al pretore che lo ha nominato, senza che a ciò sia d’ostacolo la circostanza che la suddetta liquidazione, con l’indicazione del soggetto tenuto a corrispondere il compenso, attenga a diritti soggettivi, posto che
questi ultimi, nell’ambito di quel procedimento ricevono tutela, sia in prime cure con la partecipazione allo stesso di ogni controinteressato sia in sede di gravame con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., [ con correlativa inammissibilità di censure di insufficiente o contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato, e perciò, in particolare, di motivi attinenti all’erronea qualificazione dell’attività svolta dal curatore anche ai fini della scelta del parametro tariffario cui commisurare il compenso ] e senza che la mancata previsione di un doppio grado di giudizio di merito, non imposto da alcuna norma della Carta fondamentale, possa dar luogo a dubbi di incostituzionalità.

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