Art. 487 – Codice civile – Chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni

Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario [484 c.c.] fino a che il diritto di accettare non è prescritto [480 c.c.].

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice [476, 488 c.c.].

Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 14442/2019

In tema di accettazione dell'eredità, l'inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell'inventario, non esclude che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c., l'ente chiamato all'eredità possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d'inventario.

Cass. civ. n. 16514/2015

In caso di eredità beneficiata, spetta all'erede provare la tempestiva formazione dell'inventario e non al creditore - che intenda far valere la responsabilità "ultra vires" del primo - il ritardo o l'omissione dell'adempimento, trattandosi di un elemento costitutivo del relativo beneficio. (Nella specie, la S.C. ha escluso fosse sufficiente la circostanza che gli eredi, opponenti la cartella esattoriale per debiti del loro dante causa verso l'INPS, avessero accettato in sede notarile l'eredità con beneficio d'inventario, non avendo anche provato che si fossero svolte, nei termini stabiliti, le successive operazioni richieste dalla legge).

Cass. civ. n. 24668/2006

La pronuncia resa sull'ordinanza adottata dal tribunale, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., in sede di reclamo avverso un provvedimento con cui sia stata respinta un'istanza impropria ai sensi dell'art. 487 c.c., volta a far dichiarare la decadenza di un erede dal diritto di accettare l'eredità per non aver reso la dichiarazione di accettazione nei 40 giorni successivi al compimento dell'inventario, è priva dei caratteri di decisorietà e definitività. Ne consegue che, contro di essa, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie la S.C. ha precisato che, stante l'anomalia del procedimento, le questioni relative alla avvenuta o meno accettazione dell'eredità, decise con delibazione sommaria, avrebbero potuto essere sollevate in un eventuale giudizio di cognizione relativo alla sussistenza o meno della qualità di erede del resistente).

Cass. civ. n. 10197/2000

Il chiamato dell'eredità che non sia nel possesso dei beni ereditari non può stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità (ipotesi prevista dall'art. 486 c.c. soltanto per il chiamato in possesso dei beni ereditari) e pertanto nei suoi confronti non è possibile né proseguire il giudizio instaurato nei confronti del de cuius, né agire ex novo; se, tuttavia, si sia agito contro il chiamato non possessore e costui si sia costituito eccependo la propria carenza di legittimazione, il giudice deve disporne l'estromissione dal giudizio, senza che, peraltro, la semplice costituzione intensa al solo fine di far valere il proprio difetto di legittimazione possa configurarsi come accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di atto pienamente compatibile con la volontà di non accettare l'eredità.

Cass. civ. n. 6871/1999

In tema di imposta sulle successioni, anche nella ipotesi in cui i chiamati all'eredità non siano nel possesso dei beni, dopo la formale dichiarazione di voler accettare l'eredità con il beneficio di inventario, devono completare l'inventario stesso nei tre mesi successivi (sei nel caso di proroga) alla pronuncia del provvedimento del pretore di nomina, ai sensi dell'art. 769 c.p.c., del soggetto (cancelliere o notaio) deputato alla redazione dell'inventario. In tal caso, il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla scadenza di quello fissato nel provvedimento pretorile per la formazione dell'inventario.

Cass. civ. n. 1628/1985

Il chiamato all'eredità il quale non sia nel possesso dei beni ereditari, qualora abbia iniziato le operazioni d'inventario non precedute dall'accettazione con il beneficio d'inventario a norma dell'art. 487 c.c., può accettare l'eredità in modo puro e semplice durante lo svolgimento di tali operazioni con la conseguenza che in tale ipotesi non può trovare applicazione l'ultimo comma di detta disposizione che prevede la perdita del diritto di accettare l'eredità quando questa non sia stata ancora accettata.

Cass. civ. n. 329/1977

La limitazione ai soli creditori del defunto ed ai legatari della legittimazione a far valere la decadenza dell'erede dal beneficio dell'inventario, disposta dall'art. 505, ultimo comma, c.c. opera anche nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 487 c.c., di chiamato all'eredità che non si trovi nel possesso dei beni ereditari e che, dopo aver dichiarato di accettare l'eredità con il beneficio dell'inventario, non compia l'inventario stesso nel termine prescritto o prorogato, verificandosi anche in tale ipotesi una decadenza dal beneficio.

Cass. civ. n. 3220/1974

Il titolo primario della delazione ereditaria è il testamento, rispetto al quale la successione legittima opera solo in via suppletiva e quella c.d. necessaria in via correttiva, subordinata all'iniziativa del riservatario preterito; quest'ultimo, finché non si avvalga dell'azione di riduzione, non è chiamato all'eredità, non ha l'onere né il potere di accettare l'eredità, e nei suoi confronti non può verificarsi la decadenza prevista dall'art. 487, terzo comma, c.c.