15 Dic Art. 52 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni.
In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge. L’inserzione è fatta di ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell’atto, negli altri casi.
Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d’inventario e all’amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell’invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all’eredità. Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonché gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari.
Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l’indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”1″]
– Note non presenti
[adrotate group=”2″]