15 Dic Art. 53 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Posted at 18:53h
in Disposizioni attuazione codice civile
Fonti > Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie > Capo I – Disposizioni di attuazione > Sezione II – Disposizioni relative al libro ii
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal cancelliere. Nell’ultima pagina il cancelliere indica il numero dei fogli di cui esso è composto.
Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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– Note non presenti
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